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Circolare Ministero del Lavoro 16 gennaio 2012, prot. 37/0000619

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 - non autocertificabilità

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DURC acquisito d'ufficio ma non autocertificabile - A 8 utenti piace questa notizia - 2 commenti alla notizia

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- Circolare

18/01/2012 - Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Lo stesso art. 15, alla lettera d), ha precisato che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Ciò premesso, il Ministero del Lavoro, con una circolare del 16 gennaio 2012, ha precisato che la norma disciplina un regime particolare e che per il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una autodichiarazione da parte del soggetto interessato.
Il Ministero ha ricordato che la nozione di certificato cui fa riferimento a "stati, qualità personali e fatti" come oggetto di certificazione e di autocertificazione. Tale nozione riguarda, dunque, degli elementi oggettivi riferiti alla persona e che non possono essere di non sicura conoscenza da parte della persona stessa. Sulla base di questo principio, la dichiarazione della regolarità contributiva non può essere autodichiarata proprio perché la correttezza della posizione contributiva viene effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

La Legge 12 novembre 2011, n. 183, con l'inserimento dell'art. 44-bis al D.P.R. n. 445/200, stabilisce unicamente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare il principio secondo cui le valutazione effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un'autodichiarazione. Pertanto il riferimento ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva, lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.


[Riproduzione riservata]





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  • Prospero - 21/01/2012

    Mi pare di capire che lo stesso principio applicato al DURC, si possa applicare per i certificati di destinazione urbanistica: nello specifico, un notaio della mia zona ha preteso che sul certificato fosse riportata la dicitura di cui all'art. 15 del 183/2011, mentre un suo collega ha letto il testo come "..elementi oggettivi riferiti alla persona..", per cui non ritiene utile che sia riportata tale dicitura. Potete darmi l'interpretazione corretta? Grazie


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  • Prospero - 21/01/2012

    Mi pare di capire che lo stesso principio applicato al DURC, si possa applicare per i certificati di destinazione urbanistica: nello specifico, un notaio della mia zona ha preteso che sul certificato fosse riportata la dicitura di cui all'art. 15 del 183/2011, mentre un suo collega ha letto il testo come "..elementi oggettivi riferiti alla persona..", per cui non ritiene utile che sia riportata tale dicitura. Potete darmi l'interpretazione corretta? Grazie





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