Tutte le modifiche al codice dei contratti: Il testo integrale aggiornato al decreto-legge 90/2014

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 entrano in vigore, le ultime modifiche al Codice dei contratti. Tra ...

27/06/2014
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 entrano in vigore, le ultime modifiche al Codice dei contratti.
Tra la fine del 2013 ed i primi sei mesi del 2014, il Codice dei contratti è stato nuovamente modificato ed integrato dalle seguenti norme:
  • Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147
  • Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15
  • Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
  • Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
C’è anche da precisare che alcuni articoli devono intendersi adeguati al Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Ma andiamo con ordine e vediamo le modifiche introdotte dagli ultimi provvedimenti precedentemente elencati.

Art. 6 - Così come disposto dall’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dal 25 giugno è soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la decadenza dei relativi organi. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC).

Art. 6-bis - Con l’articolo 2, comma 13-sexies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 12, è introdotta una modifica al comma 1 per rendere inequivocabile l’obbligo di far acquisire esclusivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice con la precisazione che il termine dell’1 gennaio 2013 è stato postergato prima dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’1/1/2014 e, successivamente, all’1/7/2014 dall’articolo 9, comma 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

Art. 28 - Gli importi di 137.000, 211.000 e 5.278.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000, 207.000 e 5.186.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 32 - L’importo di 211.000 Euro deve intendersi adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo 207.000 Euro definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 33 - Il comma 3-bis viene interamente sostituito dall’articolo 9, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con la nuova versione del comma 3-bis vine precisato che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”.

Art. 38 - Con l’articolo 39, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, è introdotto il comma 2-bis con cui viene precisato che per quanto concerne i requisiti di ordine generale, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente al 24 giugno 2014.

Art. 46 - Viene introdotto il comma 1-ter con cui viene precisato che Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente al 24 giugno 2014.

Art. 66 - Con l’articolo 39, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, è integralmente sostituito il comma 7 e viene aggiunto il comma 7-bis; è, di fatto, cancellata dal l’obbligatorietà di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani e le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2016.

Art. 83 - Con l’articolo 9, comma 4-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è modificata la lettera n) del comma 1 con l’inserimento delle parole “e l’origine produttiva”. In definitiva duando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: “n) la sicurezza di approvvigionamento e l’origine produttiva”.

Art. 99 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 118 - L’articolo 13, comma 10, lettere a) e b) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 interviene con alcune modifiche nell’articolo 118 e, precisamente con l’inserimento alla fine comma 3 di una ulteriore frase e con l’inserimento dei due ulteriori commi 3-bis e 3-ter.
Con tale nuova versione, nel caso di condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso, viene previsto il pagamento diretto del subappaltatore o al cottimista dell’importo docuto per le prestazioni eseguite.
Con l’inserimento del comma 3-bis viene precisato che è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. Con linterimento del comma 3-ter

Art. 122 - Con l’articolo 26, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è integralmente sostituito il comma 5 e viene aggiunto il comma 5-bis; è, di fatto, cancellata l’obbligatorietà di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani e le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2016.

Art. 125 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 176 - Con l’articolo 1, comma 72 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) viene integralmente sostituito il comma 9 che nella nuova versione in cui viene precisato che Il soggetto aggiudicatore deve verificare,, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari ed ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore deve applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché applicare le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

Art. 189 - Con l’articolo 4, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 viene spostato al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA.

Art. 196 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 215 - L’importo di 422.000 e di 5.278.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi di 414.000 e di 5.186.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 235 - L’importo di 422.000 Euro deve intendersi adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo di 414.000 Euro definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 237-bis - Così come stabilito all’articolo 13, comma 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui al presente articolo si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.

Nel testo allegato alla notizia sono evidenziate tutte le modifiche introdotte dai provvedimenti emanati tra la fine del 2013 ed i primi sei mesi del 2014 precedentemente indicati

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