Decreto Cultura e Art Bonus, chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Con la pubblicazione della legge 29 luglio 2014, n. 106 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante di...

01/08/2014
Con la pubblicazione della legge 29 luglio 2014, n. 106 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del Turismo" (G.U. n. 175 del 30/07/2014) è stato introdotto in Italia un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. "Art-Bonus").

Per meglio precisare alcuni concetti, l'Agenzia delle Entrate ha prontamente predisposto la circolare 31 luglio 2014, n. 24/E recante "Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - ART-BONUS" che fornisce i primi chiarimenti interpretativi sulla nuova misura agevolativa.

Entrando nel dettaglio, l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 83/2014 prevede che "Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, ... spetta un credito d'imposta, nella misura del:
a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015"
.

L'Agenzia ha precisato che per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e perseguire i seguenti scopi:
  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i.e., come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento il credito d'imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e del 50 per cento per quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Inoltre, il comma 3 consente l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 solo ai titolari di reddito di impresa, le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi. L'Art-Bonus:
  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Le erogazioni liberali, pertanto, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
  • banca;
  • ufficio postale;
  • carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

A cura di Gabriele Bivona
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