Albo Nazionale Gestori Ambientali: introdotta la figura del Responsabile Tecnico

Sono molte le novità introdotte nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tute...

03/09/2014
Sono molte le novità introdotte nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120 recante "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali" (G.U. 23/08/2014, n. 195) sono state, infatti, introdotte alcune misure finalizzate a semplificare e velocizzare le procedure di iscrizione.

Ricordiamo che il Regolamento che definisce le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali è costituito da 26 articoli entrerà in vigore il 7 settembre 2014.

Tra le novità, da segnalare l'eliminazione della perizia giurata sull'idoneità dei mezzi iscritti all'Albo, sostituita da una autodichiarazione e l'introduzione della nuova figura del responsabile tecnico al quale compete la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e la vigilanza sulla corretta applicazione della stessa. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
  • idonei titoli di studio;
  • esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
  • i requisiti di idoneità previsti dall'articolo 13 del decreto.

L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.

Per quanto concerne la formazione del responsabile tecnico, l'art. 13 del decreto prevede che l'idoneità è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. Materie, contenuti, criteri e modalità di svolgimento delle verifiche saranno definiti dal Comitato Nazionale. E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato Nazionale.

A cura di Gabriele Bivona
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