Terremoto centro-Italia: firmata dal Capo del Dipartimento la sesta ordinanza

Arriva la sesta ordinanza. E’ stata firmata del Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio la nuova Ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016...

22/09/2016

Arriva la sesta ordinanza. E’ stata firmata del Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio la nuova Ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 recante “ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”. Con la nuova Ordinanza viene affrontato il tema della realizzazione delle SAE-Strutture Abitative in Emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici ed il tema delle misure volte ad assicurare l’assistenza alla popolazione e la pianificazione di interventi per finalità sociali e per garantire la continuità delle attività economiche e produttive. Nell’ordinanza sono, poi, inserite:

  • disposizioni sulle verifiche geologico-tecniche da effettuare sul territorio colpito;
  • ulteriori interventi urgenti in materia sanitaria;
  • disposizioni per la raccolta e il trasporto del materiale derivante da crolli.

Strutture abitative in emergenza

L’articolo 1 dell’ordinanza individua quali soggetti attuatori per la realizzazione delle SAE-Strutture Abitative in Emergenza le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Le Regioni provvedono anche all’esecuzione delle attività preliminari all'insediamento delle SAE e alle opere di urbanizzazione mentre i Comuni devono fare una ricognizione dei fabbisogni del proprio territorio, considerando gli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili. L’individuazione delle aree destinate a ospitare queste soluzioni abitative è definita dalle Regioni d’intesa con i Comuni, cui spetta la proposta. Saranno preferite aree pubbliche a quelle private e si cercherà di predisporre il minor numero di aree possibili, nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei famigliari. L’ordinanza contiene anche alcune speciali procedure volte ad accelerare questi interventi, preventivamente condivise con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Strutture temporanee a uso pubblico

Nell’articolo 2 del provvedimento è precisato che i Comuni hanno il compito di fare una ricognizione dei fabbisogni del proprio territorio e, d’intesa con le Regioni, devono individuare le aree utilizzabili per rispondere, temporaneamente, alle esigenze di municipi, scuole, sedi delle forze dell’ordine, strutture sanitarie e luoghi di culto.

Nomina del soggetto Attuatore

Con l’articolo 3, per assicurare il monitoraggio e il coordinamento delle attività connesse alla realizzazione delle SAE e delle strutture temporanee a uso pubblico, il Capo Dipartimento della protezione civile ha individuato come soggetto Attuatore il dott. Marco Guardabassi, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Assistenza alla popolazione

Nell’articolo 4 è precisato che, alla chiusura delle aree di accoglienza, le quattro Regioni assicureranno l'assistenza temporanea alle persone che non hanno l’abitazione agibile, attraverso diverse misure: la concessione del contributo di autonoma sistemazione, l’ospitalità nelle strutture pubbliche e alberghiere, l’utilizzo di abitazioni sfitte, di seconde case o altre soluzioni temporanee.

Deroghe al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All’articolo 5 vengono dettate alcune deroghe al nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) ed al fine di assicurare la necessaria tempestività d’azione, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del citato d.lgs. n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione di attività specificatamente dettagliate nello stesso articolo 5.

Attività economiche e produttive e strutture con finalità sociali

Nell’articolo 6 è precisato che le Regioni colpite, d’intesa con i Comuni, pianificano il fabbisogno di spazio da destinare a strutture temporanee con finalità sociali e alle attività economiche e produttive colpite dal terremoto. Queste pianificazioni dovranno essere concertate con le associazioni di categoria, con quelle di rappresentanza delle attività economiche e di impresa e con i soggetti competenti e interessati alla realizzazione di strutture con finalità sociali, anche in relazione a eventuali donazioni destinate a questo scopo.

Supporto ai comuni colpiti

Nell’articolo 9 è precisato che le amministrazioni comunali italiane potranno dare supporto ai comuni colpiti dal terremoto per le diverse attività volte a superare l'emergenza sotto il coordinamento dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Agevolazioni per gli operatori del settore alimentare

Con l’articolo 10, vista la situazione di grave disagio socio economico conseguente al terremoto, per gli operatori del settore alimentare colpiti dal sisma è prevista la sospensione, per l’intera durata dello stato di emergenza, del pagamento delle tariffe previste dal decreto legislativo n.194 del 19 novembre 2008, nell’allegato A.

Raccolta e trasporto macerie

Negli articoli 11 e 12 dell’ordinanza viene disciplinata la gestione del materiale derivante da crolli, compreso quello che eventualmente risultasse contenere amianto, prevedendo procedure da attuare in piena sicurezza e con rapidità, mobilitando le strutture tecniche competenti e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Nel provvedimento viene inoltre disciplinata la gestione della frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche. Le disposizioni previste in questo provvedimento si aggiungono a quelle contenute nell’ordinanza n.391 del 1 settembre 2016.

Verifiche geologico-tecniche sul territorio

Nell’articolo 14 è precisato che, per individuare le aree dove verranno realizzate la diverse strutture temporanee (soluzioni alloggiative, moduli scolastici e a uso pubblico), saranno effettuate verifiche sugli effetti prodotti dal terremoto e rilievi sui terreni.

Riepilogando le Ordinanze e le circolari già predisposte a seguito del terremoto verificatosi nel centro Italia sono le seguenti:

A cura di LavoriPubblici.it

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