Terremoto centro-Italia: Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato, il 10 novembre scorso, l’Ordinanza n. 405, decima ordinanza di protezione civile per...

14/11/2016

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato, il 10 novembre scorso, l’Ordinanza n. 405, decima ordinanza di protezione civile per la gestione dell’emergenza terremoto in centro Italia. Il provvedimento punta a velocizzare l’analisi dei danni al patrimonio edilizio, dopo le scosse del 26 e 30 ottobre. Con l’ordinanza sono individuate misure specifiche per garantire piena operatività alle componenti e alle strutture operative del Servizio Nazionale, con particolare riguardo al personale dell’Esercito e ai Comuni.

Per velocizzare l’analisi dei danni e individuare i fabbisogni abitativi nei territori colpiti, la Dicomac coordina un’attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato. Per questa ricognizione - svolta sui singoli edifici o a tappeto sui fabbricati che si trovano nelle aree individuate dai Sindaci - viene utilizzata la scheda FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto), che ha l’obiettivo di selezionare gli edifici agibili da quelli non utilizzabili nell'immediato. La ricognizione può essere svolta da tecnici dipendenti di PA o professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività di verifica con scheda Aedes, mobilitati per il tramite dei Consigli Nazionali e accreditati dalla Dicomac. In seguito ad una formazione sulla FAST, la ricognizione può essere svolta anche da tecnici professionisti che si offrono come volontari e da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici.

In materia di rimborso spese e copertura assicurativa, sono applicate le misure già disposte dall'ordinanza 392/2016. Ai tecnici impegnati a titolo volontario per almeno 10 giornate, anche non continuative, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto 194/2001. La domanda di rimborso deve essere presentata dal tecnico volontario direttamente al Consiglio Nazionale di appartenenza. Tali disposizioni si applicano, anche, ai tecnici professionisti che si sono resi disponibili a titolo volontario per il data entry delle schede Aedes o FAST, per le attività relative alle elaborazioni GIS necessarie alla Funzione Censimento danni e rilievo dell’agibilità post-evento, oltre che presso i Centri operativi locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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