Formazione Continua Architetti: ridotto il numero di CFP necessari

Per il triennio 2017-2019 i crediti formativi professionali che gli Architetti dovranno acquisire saranno nuovamente 60 (di cui almeno 12 derivanti da attivi...

03/01/2017

Per il triennio 2017-2019 i crediti formativi professionali che gli Architetti dovranno acquisire saranno nuovamente 60 (di cui almeno 12 derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche) e la verifica di tali crediti sarà effettuata su base triennale.

Lo ha previsto la delibera del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC del 21 dicembre 2016 che, considerato le evidenti difficoltà oggettive nel primo triennio "sperimentale", ha deciso di non far entrare in vigore subito quanto previsto all'art. 6, comma 3 del Regolamento per la formazione continua degli Architetti che, successivamente al primo triennio 2014-2016, prevedeva l’obbligo di acquisire 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.

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Lo stesso regolamento, all'art. 9, comma 3, prevedeva che per il triennio 2014-2016, trattandosi del primo triennio (c.d. sperimentale), ha specificato che i CFP siano limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.

Considerato:

  • le "inevitabili difficoltà oggettive", legate all’attivazione degli eventi ed attività formative che sono andate realmente a regime solo nel corso del 2016, anche a fronte del perfezionamento nel meccanismo di accreditamento di Ordini e di enti terzi e del ritardo dello sviluppo del sistema operativo informatico finalizzato ad organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
  • le difficoltà riscontrate da tutti gli iscritti nel conciliare la quotidiana attività professionale, legate al periodo di crisi congiunturale che ancora incide pesantemente sul mercato dell’architettura e dei lavori privati e pubblici;
  • il notevole impegno di tempo che tutti Colleghi debbono dedicare alle attività formative, in ossequio al dovere deontologico di formazione e aggiornamento;
  • che in UE gli obblighi di aggiornamento professionale prevedono una media dei CFP pari a 20 annuali:

il CNAPPC ha deciso che non appare coerente mantenere la previsione inserita nel Regolamento relativa all’obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. Per tale motivo ha deliberato che per il triennio 2017-2019 i crediti formativi professionali da acquisire saranno limitati a 60, di cui almeno 12 crediti formativi professionali derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche e che la verifica di tali crediti debba essere effettuata su base triennale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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