Codice dei contratti pubblici: Ancora in attesa di ben 53 provvedimenti attuativi

Negli anni ’70 si pubblicava una rivista di architettura dal nome “Controspazio” che aveva all’interno, tra l’altro, una rubrica definita “Architettura inter...

26/05/2017

Negli anni ’70 si pubblicava una rivista di architettura dal nome “Controspazio” che aveva all’interno, tra l’altro, una rubrica definita “Architettura interrotta” in cui venivano trattati progetti di architettura non realizzati. Parlando del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da poco modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, non vorremmo parlare, tra qualche anno, di un “codice dei contratti pubblici interrotto”.

La possibilità non è peregrina per il fatto stesso che alla data dell’entrata in vigore del nuovo Codice restavano ancora in vigore 163 articoli su 359 del Regolamento n. 207/2010 ed oggi dopo una serie di provvedimenti attuativi, un avviso di rettifica ed un decreto correttivo ne restano ancora in vigore 158 come è possibile rilevare dal documento allegato al presente articolo che contiene la parte residuale del Regolamento n. 207/2010 in vigore dal 28/02/2017 successivamente al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263; ciò significa che nell’arco di un anno sono stati abrogati  soltanto 5 articoli (9, 10, 254, 255, 256). Se il trend dovesse continuare così occorrerebbero oltre 30 anni per arrivare alla completa abrogazione di tutto il Regolamento n. 207/2010; ovviamente si tratta, soltanto, di un dato statistico in quanto l'abrogazione degli articoli del Regolamento n.207/2010 è legata all'emanazione di tutti i provvedimenti attuativi previsti nell'articolato del decreto legislativo n. 50/2016.

Ma che le cose non vadano per il verso con cui erano state ipotizzate all’atto dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, è possibile rilevarlo anche dalla tabella allegata al presente articolo in cui è possibile vedere che per la completa entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti sono necessari ben 67 provvedimenti dei quali 47 a carico dei Ministeri, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica e 20 a carico dell’ANAC; vale la pena, per altro, aggiungere che il decreto correttivo ha portato a 67 i provvedimenti in quanto ai 63 originariamente previsti ne sono stati aggiunti ulteriori 4 contenuti all'articolo 23, comma 3-bis, all'articolo 24, comma 4-bis, all'articolo 111, comma 1-bis ed all'articolo 213, comma 3, lettera h-bis)

Ad oggi, a distanza di oltre un anno i provvedimenti che sono entrati in vigore sono soltanto 14 dei quali 7 dall’Anac e 7 degli altri soggetti precedentemente indicati; ne devono entrare, ancora in vigore ben 53.

Non preoccupa più di tanto l’Anac, che nel primo anno ha predisposto 7 provvedimenti su 20 e che, quindi, mantenendo questa percentuale dovrebbe terminare entro altri due anni. Preoccupano i Ministeri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed la Presidenza della Repubblica che hanno predisposto in un anno soltanto 7 provvedimenti su 47 con una percentuale di quasi il 15%; ciò significa che con questo ritmo occorreranno altri 6 anni per completare la riforma.

Ecco, forse si arriverà tra 7 anni ad avere un “Codice dei contratti pubblici interrotto” per il fatto stesso che tra qualche anno potremmo scoprire di doverne riscriverne un altro senza che quello attuale abbia avuto completa attuazione.

Se a questa situazione si aggiungono:

  1. altri problemi quali gli altri errori materiali che continua a contenere l’articolato quali quelli di cui all’articolo 37, comma 3, lettera b) (il segno “.” posto alla fine della lettera, dovrebbe essere sostituito dal segno “;”), all’articolo 45, comma 2, lettera g) (il segno “;” posto alla fine della lettera, dovrebbe essere sostituito dal segno “.”), all’articolo 59, comma 3, lettera c) (il segno “;” posto alla fine della lettera, dovrebbe essere sostituito dal segno “.”), all’articolo 97, comma 5, lettera a) (il segno “.” posto alla fine della lettera, dovrebbe essere sostituito dal segno “;”), all’articolo 103, comma 10 (il segno “;” posto alla fine della lettera, il segno “ dovrebbe essere cancellato), all’articolo 104, comma 9 (dopo il numero del comma manca il segno “.”); all’articolo 213, comma 3, lettera h) (il segno “;” posto alla fine della lettera, dovrebbe essere sostituito dal segno “.”).
  2. i dubbi generatisi con la modifica dell’articolo 95 sul massimo ribasso e sui costi della manodopera il pasticcio è completo.

Relativamente al massimo ribasso la modifica, introdotta all’articolo 95, comma 4, lettera a) con cui è stata autorizzata l'aggiudicazione degli appalti al massimo ribasso per importi a base d’asta fino a due milioni, pone le seguenti due condizioni:

  • che l'appalto venga aggiudicato sulla base di un progetto esecutivo;
  • che l’affidamento dei lavori avvenga con procedure ordinarie.

La prima condizione nasce per evitare che la procedura venga applicata agli appalti integrati. La seconda condizione limita la possibilità di ricorrere al criterio del prezzo più basso ai casi in cui “l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie” con la conclusione che l'interpretazione letterale della norma porterebbe a concludere che l’aumento dell’importo (da 1 milione a 2 milioni) per procedere all’affidamento con il criterio del prezzo più basso (che evita anche l'obbligo di nominare una commissione giudicatrice ad hoc) vale solo per le stazioni appaltanti che scelgono di assegnare gli appalti con gare ossia procedure ordinarie (procedure aperte e ristrette), sempre precedute da un bando. Nelle gare al di sotto di 2 milioni di euro, quindi, le stazioni appaltanti non potrebbero accoppiare procedura negoziata e massimo ribasso. Le uniche due scelte ammesse sarebbero infatti gara formale e massimo ribasso (o offerta più vantaggiosa) oppure procedura negoziata e offerta più vantaggiosa.

Riferendosi, poi, ai costi della manodopera, la modifica introdotta all’articolo 95, comma 10, fa nascere notevoli dubbi sugli aspetti dello svolgimento della verifica perché sembrerebbe dalle modifiche introdotte al citato comma 10, che la verifica debba essere fatta sul rispetto dei minimi salarialie, quindi, sul costo orario del singolo lavoratore mentre, con il testo previgente, agli operatori era chiesto di indicare il costo totale della manodopera impiegata nell'appalto.

In allegato la tabella con i 67 previsti provvedimenti attuativi in cui sono evidenziati quelli già entrati in vigore e quelli che devono essere ancora emanati, il decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50 coordinato e la parte residuale del Reglamento di cui al DPR n. 207/2010.

A cura di arch. Paolo Oreto

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