DDL Concorrenza: Novità su Società di ingegneria, Compensi, Agrotecnici e assicurazione

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato ieri con voti 158 favorevoli, 110 contrari e un astenuto, l'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2085, L...

04/05/2017

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato ieri con voti 158 favorevoli, 110 contrari e un astenuto, l'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2085, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, contenente anche alcune modifiche di natura tecnica al testo proposto dalla Commissione Industria, sul quale il Ministro per il rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento torna alla Camera dei deputati.

Il provvedimento contiene alcune misure di interesse per le professioni ed, in particolare le seguenti.

Svolgimento di attività professionali in forma associata

L’articolo 55 reca una disposizione di interpretazione autentica attraverso la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria. L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Inoltre, si prevede le medesime società siano tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. La disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compenso del professionista e pattuizioni accessorie: obbligo di forma scritta

L'articolo 56, comma 1, modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali. La disposizione impone cha alcune informazioni siano rese dai professionisti in forma scritta (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Competenza agrotecnici atti catastali

L'articolo 56, comma 2, interpreta il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti dai soggetti in possesso del titolo di agrotecnico di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.

Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale

Il comma 1 dell’articolo 13, modificando l’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 138 del 2011, prevede che nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative proporranno la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

In allegato il testo del DDL approvato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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