Jobs Act Autonomi, quali atti pubblici affidare alle professioni tecniche?

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non i...

11/08/2017

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" (c.d. Jobs Act Autonomo) ha dato il via ad una serie di dibattiti circa i decreti legislativi che il Governo dovrà adottare in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche.

Ricordiamo, infatti, che tra le altre cose il Governo dovrà:

  • individuare gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;
  • riconoscere il ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.

Il provvedimento, dunque, attribuisce alle professioni organizzate in Ordini e Collegi nuove competenze ed un ruolo di supplenza della pubblica amministrazione. "Si tratta della concretizzazione del principio di “sussidiarietà” da noi sempre auspicato - ha affermato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) - che affida alle professioni ordinistiche la possibilità di esperire tutta una serie di “atti” e funzioni, fino ad oggi riservate all’amministrazione pubblica".

L'articolo 5, comma 1 della Legge 81/2017, nello specifico, così recita: “Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a. individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
b. individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c. individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a)
”.

La questione è stata seguita con attenzione dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che, dopo la pausa estiva, sarà chiamato dal Governo a formulare proposte concrete in merito agli “atti pubblici” che possano essere rimessi alle professioni ordinistiche, ed in particolare agli Ingegneri. Tre, in particolare, sono le tipologie di “atti” o “attività” attualmente svolte dall’amministrazione pubblica che in un’ottica di sussidiarietà possono essere rimesse agli Ingegneri, anche mediante il possibile coinvolgimento degli Ordini territoriali:

  • atti di asseverazione e/o certificazione della rispondenza alle norme di legge di specifiche attività (un esempio di tali “atti” si rinviene attualmente del settore edilizio con la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – art. 6 bis DPR 380/2001 – e con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – art. 22, commi 1 e 2 DPR 380/2001);
  • atti di verifica, collaudo e controllo di attività svolte da terzi, anche mediante il coinvolgimento dell’Ordine a garanzia della “terzietà” della prestazione (un esempio di tali atti di verifica si rinviene allorché, ai sensi articolo 7 della Legge n.1086/71, l’Ordine è chiamato a designare una terna di professionisti tra i quali individuare il collaudatore di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso realizzate in proprio dal costruttore);
  • attività di analisi e istruttoria propedeutiche al rilascio di pareri da parte della pubblica amministrazione (si pensi ai pareri rilasciati dagli organi consultivi della pubblica amministrazione come il Consiglio superiore dei lavori pubblici).

A tal scopo, il CNI ha avviato una ricognizione degli atti pubblici da affidare agli Ingegneri e agli Ordini degli Ingegneri, invitando tutti gli Ingegneri iscritti agli Ordini a indicare quali atti e/o attività, rientranti in una delle tipologie sopra descritte e comprensive dei pertinenti riferimenti normativi, potrebbero essere rimesse agli Ingegneri, anche per il tramite degli Ordini, in un’ottica di sussidiarietà. Stante la necessità di predisporre ed inviare al Governo una proposta ragionata e condivisa entro la prima metà del prossimo mese di settembre, il CNI ha chiesto di inoltrare (all’indirizzo email info@fondazionecni.it) le proposte individuate entro il prossimo 12 settembre.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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