Incarichi - Affidamenti di incarico

Interventi stradali per il collegamento della Nuova Base NATO

STAZIONE APPALTANTE

Città di Giugliano in Campania


Codice CPV: 71000000, 71300000
Codice CUP: G91B11000510001
Codice CIG: 607085218E
SCADENZA 10/06/2015
Acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare.

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Giugliano in Campania località lago patria.

Quantitativo o entità dell'appalto
Valore stimato, IVA esclusa: 7 695 230,69 Euro

Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 945 giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara, costituita, a scelta dell'offerente, da:
b.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; la cauzione fideiussoria, per quanto previsto dall'art. 38 c. 2bis de d. lgs. 163/06 è pari
all'uno per mille dell'importo della gara. E' necessario, pertanto, che la cauzione provvisoria rechi espressa dicitura di copertura anche per l'eventualità di cui al predetto art. 38 c. 2bis del d. lgs. 163/06.
c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
d) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica i lavori che intende subappaltare per le categorie individuate a qualificazione obbligatoria e, se del caso, in quale quota.

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Una o più dichiarazioni, attestanti le seguenti condizioni:
1) requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
--- il titolare in caso di impresa individuale;
--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
--- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
--- il procuratore o l'institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato di ammissione al concordato preventivo ma, ai sensi dell'articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, partecipa allegando:
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera h) e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
--- i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
--- i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
d) limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 2002;
l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
l.1) è inferiore a 15;
l.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
l.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
n) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata cancellata o risale a più di un anno;
o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
--- i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
p) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
--- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
--- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
--- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b) se vi sono tali soggetti cessati:
--- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
--- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
4) piani individuali di emersione: ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.
6) accettazione del Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 20/08/2007 e dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e approvato con delibera di G. M. n. 46 del 23/08/2007 (consultabile al sito http://www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate) e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
7) specificità delle dichiarazioni: le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere prodotte da tutti gli operatori economici singoli, raggruppati, consorziati o ausiliari, nonché dai progettisti, in quanto compatibili e pertinenti in relazione alle singole specificazioni.

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara.
(articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010)
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 92, 107, 108 e 109, del d.P.R. n. 207 del 2010, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:
a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG3 in classifica VI;
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 commi 1, 3, 5, 6 e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori ovvero dalle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
--- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40 % del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10 % del totale richiesto al concorrente singolo;
b.3) - - - ;
b.4) le condizioni di cui al precedente punto b.2) sono applicate con riferimento alla categoria prevalente;
b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
c) certificazione del possesso del sistema di qualità rilasciata da organismo accreditato risultante, ai sensi all'articolo 63 del D.P.R. n. 207 del 2010, obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
2.3.1. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al precedente Capo 2.3.
a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
c) limitatamente agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai quali non è richiesta l'attestazione SOA (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207 del 2010, accertati con le modalità di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza, come segue:
c.1) requisiti economico-finanziari:
- almeno una referenza bancaria;
- una cifra di affari in lavori, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100 % degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie per le quali concorre;
- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
c.2) requisiti tecnico-organizzativi:
- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- avvenuta esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie per le quali concorre, di importo non inferiore al 90 % di quello della classifica richiesta dal bando di gara per le medesime categorie; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- avvenuta esecuzione di lavori di un singolo lavoro, in ogni singola categoria per la quale concorre, di importo non inferiore al 40 % dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 % dell'importo della classifica, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65 % dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;
c.3) resta ferma la necessità del possesso dei requisiti di cui al Capo 2.2 e al Capo 2.3, lettera c).

Tipo di procedura: Aperta

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Informazioni complementari
Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:
a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta tecnica», le offerte:
a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara o che abbiano ottenuto una valutazione dell'offerta tecnica inferiore ai 42 punti su 70;
a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o l'offerta di tempo;
a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta economica», le offerte:
b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; la stessa causa di esclusione si applica alla mancanza del computo metrico estimativo o alla sua mancata sottoscrizione salvo che per quest'ultima l'eventuale difetto di sottoscrizione, per constatazione oggettiva dell'atto, possa essere superato dall'assenza di incertezza sul contenuto e sulla provenienza;
b.2) che recano l'indicazione di offerta economica pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi della Parte prima, Capo 4.1, lettera g);
b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni;
b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2;
b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 4.1, lettera e);
b.7) che non hanno presentato la dichiarazione di presa d'atto dell'ininfluenza del computo metrico estimativo di massima e dell'accettazione dell'invariabilità del corrispettivo a corpo, in analogia con l'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione sia già stata presentata unitamente alla documentazione di cui alla Parte prima, Capo 2, lettera m), o sia posta a corredo del computo metrico estimativo di cui alla Parte prima, Capo 4.3, lettera e);
c) sono comunque escluse le offerte:
c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
7. Aggiudicazione:
a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;
c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dal bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
e) ai sensi dell'articolo 168, comma 1 e comma 11, del d.P.R. n. 207 del 2010 e in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, con riferimento al progetto definitivo offerto dall'aggiudicatario, alla verifica positiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché alla successiva approvazione dello stesso progetto definitivo da parte del competente organo della Stazione appaltante;
f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, approvata ai sensi della lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato prestazionale; i vincoli negoziali di natura economica, con riferimento all'importo contrattuale, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo l'approvazione di cui alla lettera e);
g) la verifica e l'approvazione di cui alla lettera e) si estendono anche al merito del computo metrico estimativo presentato, in relazione alla completezza delle voci delle singole lavorazioni e alla congruità delle quantità delle voci stesse, adeguandole, se del caso, a quanto rilevabile dagli elaborati progettuali. In caso di aggiunta di una o più voci di lavorazioni, ritenute mancanti, queste sono valutate utilizzando nuovi prezzi unitari determinati in analogia alle modalità di cui all'articolo 163, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, integrando in tal modo lo stesso computo metrico estimativo;
h) in virtù del principio di prevalenza di cui alla Parte prima, Capo 4.3, lettera f), in caso di discordanza fra il prezzo complessivo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo di cui alla lettera g) e l'importo dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Tali prezzi unitari, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, ai fini della preventivazione e contabilizzazione di eventuali lavori complementari o di eventuali varianti, ricorrendo le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 57, comma 5, lettera a), o all'articolo 132, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
i) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.
8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:
a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
b.1) una dichiarazione cumulativa:
--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
--- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
--- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
--- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
--- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
--- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
--- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
--- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; fino al 31 maggio 2013, ai sensi del secondo periodo della norma citata, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
f) in applicazione dell'articolo 168, commi 2 e seguenti, la progettazione esecutiva, quale obbligazione contrattuale dell'aggiudicatario, dovrà essere completa di elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo, in coerenza con il progetto definitivo oggetto del contratto.

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