Incarichi - Appalti integrati

Riqualificazione funzionale e interventi di adeguamento strutturale dell'Ospedale Cristo Re nel Comune di Roma

STAZIONE APPALTANTE

Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario - Ospedale Cristo Re


Codice CPV: 45215140, 45311000, 45321000, 45323000, 45331000, 71340000
Codice CUP: E81H13000540004
Codice CIG: 120120074I002
SCADENZA 27/02/2015
Appalto integrato per la riqualificazione funzionale e interventi di adeguamento strutturale dell'Ospedale Cristo Re nel Comune di Roma - Via delle Calasanziane 25 (D.M. Salute del 8.5.2006 per assegnazione fondi ex art. 20 L. 67/1988).
L'appalto comprende:
- progettazione defiinitiva, esecutiva, compreso l'adeguamento del proggetto esecutivo presentato in sede di gara alle modifiche e/o integrazioni evidenziate sia in sede di validazione sia alle osservazioni con particolare riferimento ad eventuali prescrizioni del Nucleo di Valutazione Regionale,
- il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
- la realizzazione delle opere di riqualificazione funzionale e interventi di adeguamento strutturale dell'Ospedale Cristo Re.

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Via delle Calasanziane 25.

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

Quantitativo o entità dell'appalto
Valore stimato, IVA esclusa: 8 795 307,30 Euro

Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 700 giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Cauzione provvisoria:
Ai sensi dell'art. 75 del Codice, pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, presentata anche a mezzo di fideiussione bancaria originale ovvero polizza assicurativa originale oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia o delle Finanze) in originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta mandataria o capogruppo o dal consorzio nel caso di imprese raggruppate o consorziate); essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, al concorrente secondo in graduatoria ed al concorrente aggiudicatario dopo la stipula del contratto.
Tale documentazione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Cauzione definitiva:
Al momento della stipulazione del contratto, l'appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento dell'importo netto dell'appalto; qualora ne ricorrano i presupposti, potrà usufruire del beneficio di cui all'articolo 75, comma 7, del Codice.
Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, C.C., nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La polizza primaria assicurativa deve essere di primaria compagnia di assicurazione.
La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.
Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.
L'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L'appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.
Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del
Codice dei contratti:
Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 37 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Riduzione delle garanzie:
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 37 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 38 sono ridotti al 50 % (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del D.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni 41 appartenenti alla medesima categoria.
In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'importo complessivo di cui sopra, è finanziato per 10 000 000 Euro, con il programma di investimenti ex Art.20 Legge 67/1988 - D.M. Salute del 8.5.2006, e per 588 000 Euro dall'Amministrazione Appaltante.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
a) Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma 1, del Codice;
b) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice;
c) Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 47 del Codice e di cui all'articolo 62, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle di cui all'art 92 del Regolamento.

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Non e ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) Le cause di esclusione di cui all'articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), m), m-bis), m ter ed m-quater), del Codice;
b) L'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) Sentenze, ancorché non definitive confermate in sede di appello relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art 67 del comma 8 del D.Lgs. 6.9.2012 n. 159 e ss.mm.ii.
d) L'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18.10.2001, n.383, come sostituito dal decreto legge 25.9.2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22.11.2002, n. 266.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).
È fatto obbligo, agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:
a) Le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
b) Le cause di esclusione di cui all'articolo 90, comma 8 del Codice e di cui all'art.25 del Regolamento;
c) l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali.

Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Almeno una referenza bancaria;
b) Volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100 % degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, cosi come definita dagli articoli 79 e 83 del Regolamento;
c) Se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art.87 del Regolamento;
b) Esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90 % di quello della classifica richiesta;
c) Esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40 % della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 % dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 % dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83.

Tipo di procedura: Aperta

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. A1. Soluzione funzionale e tecnica delle opere edili e affini. Ponderazione 15
2. A2. Valutazione tecnica degli impianti elettrici elevatori e speciali. Ponderazione 15
3. A3. Valutazione tecnica degli impianti termici, condizionamento, elettromeccanici, idricosanitario ed antincendio. Ponderazione 15
4. A4. Valore tecnico comprensivo dell'opera in relazione alla qualità dei materiali e delle scelte architettoniche ed impiantistiche. Ponderazione 10
5. B1. Concezione degli impianti tecnologici. Ponderazione 3
6. B2. Sistemi di gestione finalizzati al contenimento dei consumi energetici. Ponderazione 2
7. C1. Organizzazione del cantiere. Ponderazione 5
8. C2. Tempi di consegna. Ponderazione 5
9. Prezzo offerto. Ponderazione 30 Responsabile Unico del Procedimento: P.I Massimo Dal Chiele

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