Articolo 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Documenti allegati

Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 febbraio 2025, n. 3263
Richiesta di Parere sulla Riapertura dei Termini di Gara - Procedura MEPA
Comunicato Presidente ANAC 18 giugno 2025
Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024
Parere ANAC 2 luglio 2025, n. 268
Appalti pubblici - Malfunzionamento piattaforma di gara - Proroga termine offerte – Par condicio - Codice dei Contratti Pubblici - Codice Appalti - d.Lgs. n. 36/2023 - Digitalizzazione
Sentenza TAR Umbria 9 dicembre 2025, n. 854
Digitalizzazione degli appalti - Gare telematiche - Caricamento dell’offerta - Rischio tecnico informatico - Autoresponsabilità dell’operatore economico - Errori di upload - Onere di diligenza - Esclusione dalla gara – Responsabilità dell’OE - Malfunzionamenti della piattaforma - art. 25 d.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici - Codice Appalti
Parere ANAC 17 dicembre 2025, n. 506
Appalti pubblici - Piattaforma telematica - Mancato funzionamento - Malfunzionamento - Termini di presentazione dell’offerta - Proroga – Riapertura - art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 - art. 92, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici - Codice Appalti
Sentenza TAR Lazio, sez. Roma III-quater, 15 gennaio 2026, n. 827
Offerta telematica - Malfunzionamento della piattaforma - Rimessione in termini - Art 25 d.lgs 36/2023 - Sospensione del termine di gara - Digitalizzazione delle procedure - Autoresponsabilità dell’operatore economico - Favor partecipationis - Certezza del termine di scadenza - Codice Appalti - Codice dei Contratti Pubblici