Articolo 86 - Avviso volontario per la trasparenza preventiva

1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva, il cui formato è stabilito dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 e di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, contiene le seguenti informazioni:

  1. denominazione e recapito della stazione appaltante;
  2. descrizione dell'oggetto del contratto;
  3. motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
  4. denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è avvenuta l'aggiudicazione;
  5. se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.