Legge di Bilancio: le principali misure per la messa in sicurezza degli immobili
"Sebbene il contesto istituzionale abbia portato alla rapida approvazione della Legge di Stabilità, tenuto però conto che non ha potuto avere degli ulteriori miglioramenti e norme di dettaglio che sarebbero state introdotte in Senato, gli uffici tecnici delle Istituzioni apprezzano il senso di responsabilità dell'Immobiliare ufficiale ed hanno ben in evidenza alcune misure che in parte potevano già essere accolte e che saranno oggetto di attenzione, laddove possibile, negli emanandi provvedimenti a fine 2016 e che sono allo studio nel 2017".
Così Assoimmobiliare al termine del ReMeeting, che si è tenuto oggi a Roma, per approfondire alcune recenti misure normative che hanno visto un contributo proattivo di idee e di elaborazioni da parte dei soci, dei vertici e degli esperti del Comitato normativo di ASSOIMMOBILIARE, presieduto dagli avv. Mirko Annibali e Giovanni Maria Benucci, con i vertici e gli esperti delle Istituzioni competenti.
In particolare, nel corso dell’incontro si è fatto il punto delle norme varate e di quelle che potranno trovare accoglimento negli emanandi provvedimenti di fine anno e in programma per il 2017, considerato anche lo stato di emergenza Terrorismo, Calamità naturali che anche in questi ultimi giorni stanno colpendo il mondo e l’Italia.
Ecco la sintesi delle principali Misure Immobiliari d’interesse presenti nella Manovra finanziaria 2017
1) Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione
antisismica
Si segnala che il DDL Bilancio 2017 che interviene nell’articolo 16
del D.L. n. 63/2013 prevede che per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative all’adozione di misure
antisismiche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett, i) del
TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di
entrata in vigore della disposizione in oggetto, su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di
cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e
ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per
ciascun anno, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del
50%. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo
nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per
effetto del citato comma della Legge di Bilancio 2017 la predetta
misura trova applicazione anche agli edifici ricadenti nella zona
sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Qualora dalla realizzazione
dagli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70%
della spesa sostenuta, ovvero del 75% se gli interventi sono
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. Ove
dall’intervento derivi il passaggio a 2 classi di rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% che passa
all’85% qualora i predetti interventi sono realizzati sulle parti
comuni di edifici condominiali. In tale ultimo caso la detrazione
si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun
edificio. Per gli interventi antisismici realizzati sulle parti
comuni di edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in
luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la
possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane
esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari
finanziari. Con decreto del MIT da adottarsi entro il 28 febbraio
2017 sono individuate le linee guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni.
2) Incremento della detrazione fiscale e rateazione in
periodo infradecennale, fino a 5 anni, per interventi di
adeguamento alla normativa antisismica (interventi relativi alla
messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali,
degli edifici)
Esito positivo anche per la proposta, per i soggetti soggetti
beneficiari possono, di optare per la cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a
soggetti privati, con la possibilità che il credito sia
successivamente cedibile. Lo stesso dicasi per l'applicazione
stabile dei benifici estesa a un periodo almeno quinquiennale.
Tale misura riguarda anche gli impianti e i centi sportivi e
polifunzionali, nei quali si svolgono attività produttive di beni e
servizi, commerciali e non.
3) Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione
energetica
La legge di Bilancio 2017 proroga fino al 31 dicembre 2017 la
detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica
che, per effetto dell’articolo 15 del D.L. n. 63/2013, si applica
nella misura del 65%. Tale detrazione spetta anche alle spese
documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi
relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che
interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio, sostenute fino al 31 dicembre 2021.
È inoltre previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017
al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica
di parti comuni di edifici condominiali, che interessino
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione
spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta, nella
misura del 75%, per le spese sostenute per gli interventi di
riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali - compresi gli IACP e l’ERP - finalizzati a migliorare
la prestazione energetica invernale e estiva. In tal caso, la
detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio. Per tali interventi in luogo
della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la
possibilità che il credito sia successivamente cedibile.
4) Interventi di riqualificazione
energetica
Estensione del beneficio fiscale per un quinquiennio a determinate
condizioni; cedibilità del corrispondente credito d'mposta.
5) Credito di imposta per riqualificare e migliorare le
strutture ricettive turistico-alberghiere
Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per
accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per i
periodi d’imposta 2017 e 2018, alle imprese alberghiere esistenti
alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d’imposta
nella misura del 65% (anziché del 30%) delle spese sostenute fino
ad un massimo di 200.000 euro. La Legge di Bilancio 2017 include
tra i beneficiari del predetto credito di imposta contenuto
nell'articolo 10 del D. L. n. 83/2014 anche le strutture che
svolgono attività agrituristica. Il credito d’imposta è ripartito
in 2 quote annuali di pari importo.
5) Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti
immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie
Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017
gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà
o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti
che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura
giudiziaria di espropriazione immobiliare, ovvero di una procedura
di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell’ambito della
procedura fallimentare, sono assoggettati alle imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a
condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro
5 anni (anziché nel termine di 2 anni), come previsto dal vigente
articolo 16 del D.L. n. 18/2016.
6) Esclusione delle SGR di fondi immobiliari
dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5%
Per effetto della novità normativa introdotta dalla Legge di
Bilancio 2017, a decorrere dal 2017 l’aliquota RES per le SGR di
fondi immobiliari passa dal 27,5% al 24%.
A cura di Ufficio Stampa Assoimmobiliare
© Riproduzione riservata