Legge di Bilancio: le principali misure per la messa in sicurezza degli immobili

12/12/2016

"Sebbene il contesto istituzionale abbia portato alla rapida approvazione della Legge di Stabilità, tenuto però conto che non ha potuto avere degli ulteriori miglioramenti e norme di dettaglio che sarebbero state introdotte in Senato, gli uffici tecnici delle Istituzioni apprezzano il senso di responsabilità dell'Immobiliare ufficiale ed hanno ben in evidenza alcune misure che in parte potevano già essere accolte e che saranno oggetto di attenzione, laddove possibile, negli emanandi provvedimenti a fine 2016 e che sono allo studio nel 2017".

Così Assoimmobiliare al termine del ReMeeting, che si è tenuto oggi a Roma, per approfondire alcune recenti misure normative che hanno visto un contributo proattivo di idee e di elaborazioni da parte dei soci, dei vertici e degli esperti del Comitato normativo di ASSOIMMOBILIARE, presieduto dagli avv. Mirko Annibali e Giovanni Maria Benucci, con i vertici e gli esperti delle Istituzioni competenti.

In particolare, nel corso dell’incontro si è fatto il punto delle norme varate e di quelle che potranno trovare accoglimento negli emanandi provvedimenti di fine anno e in programma per il 2017, considerato anche lo stato di emergenza Terrorismo, Calamità naturali che anche in questi ultimi giorni stanno colpendo il mondo e l’Italia.

Ecco la sintesi delle principali Misure Immobiliari d’interesse presenti nella Manovra finanziaria 2017

1) Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione antisismica
Si segnala che il DDL Bilancio 2017 che interviene nell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative all’adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett, i) del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per effetto del citato comma della Legge di Bilancio 2017 la predetta misura trova applicazione anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Qualora dalla realizzazione dagli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta, ovvero del 75% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. Ove dall’intervento derivi il passaggio a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% che passa all’85% qualora i predetti interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. In tale ultimo caso la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Con decreto del MIT da adottarsi entro il 28 febbraio 2017 sono individuate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni.

2) Incremento della detrazione fiscale e rateazione in periodo infradecennale, fino a 5 anni, per interventi di adeguamento alla normativa antisismica (interventi relativi alla messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici)
Esito positivo anche per la proposta, per i soggetti soggetti beneficiari possono, di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Lo stesso dicasi per l'applicazione stabile dei benifici estesa a un periodo almeno quinquiennale.
Tale misura riguarda anche gli impianti e i centi sportivi e polifunzionali, nei quali si svolgono attività produttive di beni e servizi, commerciali e non.

3) Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica
La legge di Bilancio 2017 proroga fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica che, per effetto dell’articolo 15 del D.L. n. 63/2013, si applica nella misura del 65%. Tale detrazione spetta anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute fino al 31 dicembre 2021.
È inoltre previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali - compresi gli IACP e l’ERP - finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per tali interventi in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.

4) Interventi di riqualificazione energetica
Estensione del beneficio fiscale per un quinquiennio a determinate condizioni; cedibilità del corrispondente credito d'mposta.

5) Credito di imposta per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere
Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per i periodi d’imposta 2017 e 2018, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% (anziché del 30%) delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. La Legge di Bilancio 2017 include tra i beneficiari del predetto credito di imposta contenuto nell'articolo 10 del D. L. n. 83/2014 anche le strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito d’imposta è ripartito in 2 quote annuali di pari importo.

5) Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie
Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare, ovvero di una procedura di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell’ambito della procedura fallimentare, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni (anziché nel termine di 2 anni), come previsto dal vigente articolo 16 del D.L. n. 18/2016.

6) Esclusione delle SGR di fondi immobiliari dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5%
Per effetto della novità normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, a decorrere dal 2017 l’aliquota RES per le SGR di fondi immobiliari passa dal 27,5% al 24%.

A cura di Ufficio Stampa Assoimmobiliare

© Riproduzione riservata