Centrale per la progettazione delle opere pubbliche: gli obiettivi nella relazione del Ddl di Bilancio

07/11/2018

Riportiamo di seguito la parte della relazione illustrativa del Ddl di Bilancio per il 2019 relativa all'art. 17 che tratta la già tanto criticata Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.

La disposizione è diretta a istituire e regolare il funzionamento della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.

Tra le azioni ad ampio raggio poste in essere dal Governo per il rilancio degli investimenti vi è la costituzione, a livello centrale, di un centro di competenze specifico per la progettazione tecnico-economica. L’istituzione della Centrale per la progettazione ha lo specifico fine di rilanciare gli investimenti pubblici. Si tratta di uno dei principali interventi introdotti nella manovra finanziaria, ai quali è stato dato ampio risalto nell’interlocuzione con Bruxelles, mediante i quali si intende incrementare lo sviluppo e gli investimenti e incidere sul rapporto debito/Pil del Paese.

La Centrale è un centro di competenze dedicato con il compito di offrire servizi di assistenza tecnica e di assicurare standard di qualità per la preparazione e la valutazione dei progetti da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche.

Questo nuovo impianto permetterà anche di creare nel tempo un insieme di capacità professionali interne alla PA nell’intera gamma di competenze, tipologie e dimensioni della progettazione tecnica ed economica degli investimenti pubblici in tutte le varie fasi del processo e fino alla messa in esercizio, assicurandone efficienza ed efficacia.

Con l’istituzione di un organismo appositamente dedicato alla progettazione si intende lanciare un messaggio diretto a sollecitare gli investimenti pubblici e, soprattutto, individuare, nel nostro ordinamento giuridico, un organo tecnico dotato di specifiche competenze e di elevata capacità professionale nel settore della progettazione delle opere pubbliche. Gli enti pubblici interessati potranno, pertanto, rivolgersi alla Centrale al fine di delegarle interamente o solo in parte le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche (in tutte le fasi che la contraddistinguono ai sensi dell’art. 23 del codice dei contratti pubblici) ovvero di chiederle un ausilio relativo a determinati aspetti specifici (direzione dei lavori, incarichi di supporto tecnico amministrativo).

Oltre a ciò, la Centrale, grazie alle specifiche competenze e conoscenze, potrà predisporre modelli di progettazione standard per opere simili o con elevato di grado di uniformità e ripetitività. Ne discende che, oltre al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione pubblica, la Centrale tende a perseguire il risultato di fornire un progetto utile per l’amministrazione pubblica in tempi rapidissimi o molto contenuti.

Inoltre, le prestazioni professionali della Centrale sono prive di oneri diretti di prestazioni professionali a carico degli enti territoriali richiedenti, con la conseguenza che l’attività della Centrale risponde anche a un criterio di economicità per gli stessi enti.

La Centrale è in grado di svolgere anche una valutazione sulla fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria dell’opera (quindi sulla sua bancabilità) sostenendo le amministrazioni nelle scelte economiche e non solo tecniche del progetto.

Il primo comma della proposta normativa è diretto a istituire la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.

Il secondo comma dispone che la Centrale opera in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale e sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l’attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità e dei compiti della Centrale. Si precisa che il personale tecnico della Centrale svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando collaborazioni con altri organi dello Stato.

Il terzo comma descrive le funzioni della Centrale, consistenti, in particolare, nella progettazione delle opere pubbliche e delle attività descritte nelle lettere da a) a e) della norma. Al fine di individuare, nel dettaglio, l’attività della Centrale si rinvia agli artt. 23 e 24 del Codice dei contratti pubblici che descrivono rispettivamente i livelli di progettazione e la distinzione tra progettazione interna ed esterna, con la precisazione che, essendo la Centrale un ente pubblico al quale le stazioni appaltanti possono rivolgersi per legge (art. 24, comma, 1, lett. c), rientra nell’ambito dei progettisti interni.

Il comma descrive, poi, nel dettaglio il contenuto dell’attività della Centrale precisando che può occuparsi, oltre che della progettazione, della gestione delle procedure di appalto per conto della stazione appaltante interessata, della predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività, della valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e di assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato. La Centrale può operare su richiesta degli enti interessati, previa stipulazione di convenzioni con gli stessi.

Il quarto e il quinto comma individuano il personale necessario allo svolgimento dei compiti della Centrale, nonché i relativi criteri di selezione, prevedendo l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, nonché una disciplina specifica per garantirne la immediata operatività.

Il sesto comma stabilisce che, con d.P.R. da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e trasporti e da CONSIP nonché l’organizzazione della Centrale.

Il settimo comma prevede che gli atti connessi con l’istituzione della centrale sono esenti da imposte e tasse e l’ottavo comma descrive la copertura dei relativi oneri.

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