Agenzia delle entrate: Arrivano i modelli e le istruzioni degli Indici sintetici di affidabilità:

30/01/2019

Approvati con provvedimento 30 gennaio 2019 e, quindi, da oggi online sul sito dell’Agenzia delle entrate, i modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2018.

Cosa sono gli Isa

Gli Isa sono il nuovo strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica amministrazione.
Gli Isa rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli Isa, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10, dove quest’ultimo valore rappresenta il massimo punteggio di affidabilità.
Ai diversi livelli di affidabilità sono collegati alcuni rilevanti benefici:

  1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui, relativamente all’imposta sul valore aggiunto, e per un importo non superiore a 20mila euro annui, relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive
  2. esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui
  3. non applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl 138/2011
  4. esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articoli 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973, e 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr 633/1972)
  5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento del “comparto” delle imposte dirette e per l’Iva
  6. esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Per applicare gli Isa, si deve presentare il modello dati corrispondente all’attività esercitata in modo prevalente. Il modello si presenta in allegato a Redditi.

Chi deve presentare il modello

Dal periodo d’imposta 2018, gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni interessati da attività per le quali risultano approvati gli Isa sono tenuti alla presentazione del relativo modello (vedi tabella allegata alle istruzioni parte generale agli Isa).
Tale modello, che è parte integrante di Redditi 2019, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli Isa stessi.
Non devono presentarlo i contribuenti per i quali ricorre una o più delle “cause di esclusione” previste e cioè i contribuenti:

  • che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività
  • che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro
  • che si avvalgono del regime forfetario agevolato o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
  • che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
  • che hanno categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello approvato per l’attività esercitata
  • che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’Isa AG72U.

Sono, inoltre, esclusi dagli Isa gli enti del Terzo settore non commerciali, che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (articolo 80, Dlgs 117/2017); le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che applicano il regime forfetario (articolo 86, stesso Dlgs); le imprese sociali (Dlgs 112/2017); le società cooperative, le società consortili e i consorzi, che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori, che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi e, infine, le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa AG77U.

I documenti disponibili

Nelle Istruzioni parte generale sono fornite indicazioni valide per tutti, utili a definire la natura di questo nuovo istituto, il perimetro soggettivo e le modalità applicative.
Particolarmente pratica per gli utenti, la tabella allegata a tale documento, contenente l’indicazione di tutte le attività (individuate per codice Ateco) e il corrispondente Isa approvato.
Le Istruzioni Quadro A contengono le indicazioni, valide per tutti gli Isa relativi ad attività d’impresa, per la compilazione del “Quadro A – Personale” presente nei modelli.
Nello stesso documento anche le istruzioni per gli Isa relativi ad attività dei professionisti.
Con le Istruzioni Quadro F e Quadro G, sono fornite le indicazioni necessarie a inserire le informazioni di natura contabile relative rispettivamente alle attività di impresa e lavoro autonomo.
Infine, sono presenti i 175 modelli e le relative istruzioni afferenti gli Isa approvati, riconducibili alle seguenti cinque macro categorie:

  • comparto agricolo (Isa individuati dalle lettere AA)
  • attività delle manifatture (Isa individuati dalle lettere AD)
  • comparto economico dei servizi (Isa individuati dalle lettere AG)
  • attività dei professionisti (Isa individuati dalle lettere AK)
  • area del commercio (Isa individuati dalle lettere AM).

Tutta la documentazione approvata è gratuitamente scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate.

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