Codice della crisi d’impresa - D.Lgs. 14/2019 - Guida e valutazioni dell’ANCE

14/03/2019
Nuove procedure d’allerta, composizione assistita della crisi d’impresa, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo in continuità aziendale.
Questi alcuni dei temi della Guida sintetica sul codice della crisi d’impresa messa a punto dall’ANCE, che contiene le principali novità della riforma delle procedure d’insolvenza, contenuta nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14, in attuazione della legge delega 155/2017, con il quale viene riscritta la disciplina delle procedure concorsuali, in sostituzione dell’attuale legge fallimentare (legge 267/1942)[1].
In estrema sintesi, il codice della crisi d’impresa contiene, tra le altre, le seguenti disposizioni:
  • tra i principi generali, come richiesto dall’ANCE, specifica attenzione è stata rivolta a quello relativo alla buona fede dei creditori, che devono osservare l’obbligo di collaborazione con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale (art.4);
  • nuova procedura obbligatoria d’allerta e di composizione assistita della crisi (artt.12-25).
Si tratta della possibilità di affrontare, in via preventiva, lo stato di insolvenza rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria, su segnalazione diretta del debitore o indiretta (organi di controllo societari o creditori pubblici qualificati - Agenzia Entrate, INPS e agente della riscossione);
  • revisione della disciplina del concordato preventivo, privilegiando quello in continuità aziendale e consentendo quello liquidatorio solo in caso di apporto di risorse esterne (che consentano di aumentare di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari – artt.44 e 84-120);
  • sostituzione della procedura fallimentare con la liquidazione giudiziale (artt.121-277);
  • modifiche alle regole sull’esdebitazione (estinzione completa del debito), con l’introduzione della particolare forma di esdebitazione di diritto. Si tratta di una procedura, applicabile una sola volta, riservata al debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (artt.278-283);
  • normativa sull’insolvenza dei gruppi di imprese (unicità della procedura, con la possibilità che i piani concordatari di gruppo possano prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre imprese del gruppo - artt.284-292).
Il D.Lgs. contiene, altresì, una sezione in materia di Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”, nonché disposizioni che mettono in relazione la crisi d’impresa con il settore dei contratti pubblici (ivi compresi gli appalti pubblici di lavori).
Il D.Lgs. 14/2019 entrerà in vigore tra diciotto mesi (ovvero dal 15 agosto 2020), ad eccezione di alcune sue disposizioni, la cui efficacia è stata anticipata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (il 16 marzo 2019).
Si tratta, per quanto di interesse, degli aspetti relativi alla responsabilità degli amministratori, alla nomina degli organi di controllo ed agli assetti organizzativi dell’impresa, ai fini delle procedure d’allerta.
In ogni caso, entro due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, potranno essere emanati decreti correttivi, come stabilito in una specifica legge delega, approvata definitivamente dal Parlamento lo scorso 27 febbraio, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
A tal proposito, nelle more dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, l’ANCE non mancherà di intervenire, presso le competenti Sedi, per richiamare l’attenzione sulla necessità:
  • di specificare la definizione dello stato di crisi, distinguendo fra insolvenza dovuta ad una situazione economica generale straordinaria rispetto all’insolvenza prodotta a seguito di negligenza nell’attività degli amministratori;
  • di dettagliare ulteriormente il principio di buona fede dei creditori, che devono essere tenuti, con il loro comportamento, alle regole di lealtà e correttezza, senza pregiudicare in modo ingiustificato la posizione del debitore.
Anche a seguito dell’intervento dell’ANCE in sede parlamentare, questo principio è stato dettagliato nella fase di approvazione definitiva del D.Lgs. prevedendo, nella condotta del creditore, l’obbligo di collaborazione con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale;
  • del coinvolgimento delle associazioni di categoria e, quindi, dell’ANCE per il settore delle costruzioni, nell’elaborazione degli indicatori della crisi nell’ambito delle procedure d’allerta;
  • del contenimento dei compensi dei professionisti preposti alle procedure concorsuali a seguito di provvedimento giudiziale, da determinare altermine della procedura in proporzione all’attivo realizzato ed entro il tetto del 3% del valore della procedura;
  • dell’applicabilità delle nuove regole di gestione dell’insolvenza, in attuazione della legge delega, ai procedimenti pendenti, ove possibile e qualora ciò comporti un vantaggio per l’intera procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale.
Per completezza, si ricorda che il D.Lgs. non affronta il tema della revisione della disciplina dei privilegi, la cui delega al Governo, pure contenuta nella legge 155/2017, è rimasta inattuata.
Come ANCE si ritiene che, nello specifico decreto legislativo che riorganizzerà il sistema dei privilegi, occorra valutare l’opportunità di:
  • rimodulare i privilegi erariali, mediante l’attenuazione della natura privilegiata per i crediti vantati dallo Stato e dagli enti locali (per imposte dirette, indirette, tra cui l’IVA, e per i tributi locali), nonché l’introduzione di una soglia predeterminata entro la quale tali crediti si considerano privilegiati;
  • rendere applicabile anche alle cd. piccole e micro imprese[2] il privilegio ad oggi riconosciuto per i crediti dell’impresa artigiana e delle società cooperative di produzione e lavoro[3].
Ciò consentirebbe di far rientrare nella norma agevolativa anche le imprese che effettuano attività complementari all’edilizia (impiantistica, finiture interne ed esterne e lavori similari) che, proprio a causa della particolare struttura produttiva e della tipologia delle commesse eseguite, non trovano adeguata tutela rispetto al soddisfacimento del credito, ove la committenza sia sottoposta a procedure concorsuali.
 

[1] Cfr. ANCE “In Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d’impresa - D.Lgs. 14/2019” - ID n.35107 del 20 febbraio 2019.
[2] Le PMI sono state definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Al riguardo, si ricorda che, nella categoria delle PMI:
  • per piccola impresa si intende quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • per microimpresa si intende quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
[3] Ai sensi dell’articolo 2751-bis, co.1, n.5, del codice civile.
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