Edilizia civile: no alle discriminazioni tra ingegneri e architetti

09/09/2020

Fondazione Inarcassa ha sostenuto il ricorso al TAR di un gruppo di professionisti contro la Provincia di Piacenza, in quanto esclusi da un bando per interventi antisismici in una scuola. Il Tribunale amministrativo ha condannato l'amministrazione provinciale per aver adottato disparità di trattamento tra le due categorie professionali

Fondazione Inarcassa, che riunisce 170mila liberi professionisti tra ingegneri ed architetti, continua la propria attività di contrasto ai bandi di gara irregolari, ottenendo un ulteriore significativo risultato. La Fondazione ha infatti sostenuto con successo il ricorso promosso da un Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, contro la Provincia di Piacenza che aveva escluso, illegittimamente, secondo la sentenza pronunciata poi dal Tar, il Rpt dal bando per l’affidamento della progettazione di interventi di adeguamento antisismico al Liceo “Giulia Molino Colombini” di Piacenza.

Le professioni di ingegnere ed architetto devono essere equiparate nella realizzazione di opere di edilizia civile: è facendo leva su questo assunto contenuto nell’articolo 52 del R.D 2537/1925 – testuale: “formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto quella di architetto le opere di edilizia civile nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad essa relative” - che Fondazione ha sostenuto il ricorso del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti. La Provincia di Piacenza aveva infatti escluso, dopo una iniziale ammissione con riserva, il Rpt in quanto, si legge nella motivazione “la composizione del Raggruppamento, di tipo orizzontale, era costituita al 70% da ingegneri e il 30% da architetti, è in contrasto con il Disciplinare di gara che chiedeva quale requisito alla partecipazione l’iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri del soggetto personalmente responsabile dell’incarico, con anzianità d’iscrizione all’Albo di dieci anni”. Indicazioni, queste, che contraddicevano quindi, palesemente, i contenuti dell’articolo del R.D 2537/1925. Rimarca il Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo nella missiva a sostegno del ricorso, facendo ancora riferimento al Regio Decreto, “in sostanza la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione di ingegnere quelle di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici”. La lettera a sostegno del gruppo di professionisti termina quindi con l’intimazione rivolta all’amministrazione provinciale piacentina da parte Presidente Comodo “a rispettare la legge sul riparto di competenza tra ingegneri ed architetti, senza determinare illegittime disparità, le quali oltre a dar la stura a comportamenti non rispettosi dei principi di par condicio professionale e non discriminazione, altro non fanno che creare attriti tra le due categorie professionali”. Fondazione Inarcassa segna quindi un altro punto verso quell’impegno contro bandi irregolari che rappresenta uno dei principali segmenti della propria azione istituzionale, finalizzata, tra gli altri obiettivi, “alla tutela dell’interesse collettivo dei liberi professionisti attraverso opportune iniziative precontenziose o contenziose, volte ad opporsi alle attività delle amministrazioni affette da vizi di legittimità pregiudizievoli degli interessi della categoria”, conclude Comodo.

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