Pandemia e crisi economica: l'appello per gli ingegneri e architetti liberi professionisti

10/03/2021

Anche ingegneri e architetti liberi professionisti sono costretti ad affrontare la crisi economica dovuta alla pandemia, tanto che le stime raccontano di una caduta dei redditi per i professionisti, nel 2020, dell'8% circa. L'intervento del Presidente di Fondazione Inarcassa Franco Fietta all'audizione alla seconda commissione Giustizia in Senato sulle 'Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio', è servita a chiarire la posizione della Fondazione a questo proposito: il quadro in questo senso va normato al più presto, approvando al più presto una legge che vada a colmare il divario presente rispetto a chi svolge il proprio lavoro da dipendente, dal punto di vista del diritto del lavoratore in caso di malattie gravi o decesso.

Un aspetto trattato durante l'audizione è stato quello della copertura finanziaria che per Fondazione Inarcassa può essere garantita “applicando gli interessi legali alle somme dovute, la cui funzione equitativa eviterebbe un ingiusto e ingiustificabile arricchimento del debitore finale”. Inoltre, segnala la Fondazione “l’opportunità di apportare una modifica all’art. 6 del disegno di legge nel senso di estendere le prerogative individuate nel provvedimento anche alla professione esercitata in forma associata, aggiungendo la previsione che il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale”.

"In merito all’attività dei professionisti tecnici che rappresentiamo e operano come Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e come Collaudatore, chiediamo di introdurre un comma specifico per gli appalti pubblici, prevedendo espressamente che tra le circostanze speciali che giustificano la sospensione dei lavori ex comma 1 dell’art. 107 del DLgs n. 50/2016 (Codice dei contratti), rientrino anche quelle elencate dal comma 1, art. 1 del presente ddl".

La modifica auspicata infatti normerebbe una situazione che al momento è rimandata al buon senso dei professionisti e delle Stazioni Appaltanti e non comporterebbe aggravio di spesa. Da segnalare la necessità di sospendere anche le incombenze nella contabilità relativa.

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