Rassegna Stampa illegittima se riproduce integralmente articoli senza autorizzazione

18/04/2021

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio conferma che l’Autorità Garante per le Comunicazioni e il Mercato (AGCM) è competente a verificare il rispetto del diritto di autore anche sulla Rassegna stampa resa attraverso le reti di comunicazione elettronica.

In particolare, la Sentenza TAR Lazio 12 aprile 2021, n. 4260 conferma che l’AGCM può verificare il rispetto delle norme sul diritto d’autore anche per la rassegna digitale, rilevando che è illegittima la Rassegna stampa che riproduce integralmente articoli e pagine di giornali, senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione.

A parere del TAR, anche nel caso in cui la rassegna stampa svolga una selezione e organizzazione degli articoli, non costituisce scriminante al divieto di riproduzione di articoli di giornale o di parti o pagine di giornale, in cui vi sia la riserva della riproduzione, in quanto non contemplata né dal diritto interno né dal diritto comunitario.

L’attività resta quindi lesiva del diritto di proprietà intellettuale dell’autore dell’articolo e dei diritti patrimoniali dell’editore.

Secondo il TAR, non si può negare che la riproduzione integrale di articoli non comporti una diminuzione, non giustificata peraltro da alcun interesse pubblico o generale, del profitto che l'editore può legittimamente aspettarsi dallo sfruttamento monopolistico connesso al diritto patrimoniale d'autore che ha a sua volta acquisito dall’autore dell’opera.

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