Incentivi funzioni tecniche: in Gazzetta il regolamento per la ripartizione

17/09/2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 16 settembre 2021, n. 222 il Decreto Ministero Giustizia 4 agosto 2021, n. 124 recante "Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Incentivi funzioni tecniche: il Fondo

Il regolamento disciplina, per il Ministero della giustizia, la quantificazione, le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) e prevede la costituzione di un apposito Fondo in cui stanziare per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture una quota non superiore al 2% degli importi posti a base di gara e pari a quanto stabilito dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 2 del nuovo Decreto.

Le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, sono prelevate, attraverso opportune variazioni di bilancio, dagli stanziamenti dei capitoli utilizzati per il singolo lavoro, servizio e fornitura e versate in uno specifico capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Incentivi funzioni tecniche: la ripartizione delle risorse

L’80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale del Ministero della giustizia, che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attività, anche in quota parte, di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti e specificamente:

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • valutazione preventiva dei progetti;
  • predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  • responsabile unico del procedimento;
  • direzione dei lavori;
  • direzione dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
  • collaudo tecnico amministrativo;
  • collaudo statico;
  • verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

Il restante 20 per cento del Fondo è destinato all’amministrazione secondo quanto disposto dall’articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti.

Incentivi funzioni tecniche: la struttura del Decreto

Il nuovo decreto del Ministero della Giustizia si compone dei seguenti articoli:

  • Art. 1. Oggetto, ambito di applicazione e costituzione del Fondo
  • Art. 2. Destinatari dell’incentivo
  • Art. 3. Riduzione delle risorse finanziarie per incrementi di costi e di tempi
  • Art. 4. Criteri di liquidazione degli incentivi
  • Art. 5. Misura del Fondo per appalti di lavori e criteri di ripartizione
  • Art. 6. Misura del Fondo per appalti di servizi e forniture e criteri di ripartizione
  • Art. 7. Criteri di calcolo e di ripartizione del compenso ai soggetti aventi diritto
  • Art. 8. Riconoscimento del diritto al compenso
  • Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria
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