Condono edilizio e Regione Siciliana: gli architetti chiedono la sospensione della L.R. n. 19/2021

05/10/2021

Tanto tuonò che piovve. Dopo essere stata impugnata dal Governo nazionale, la Legge della Regione Siciliana n. 19/2021 sul condono edilizio in presenza di vincolo relativo viene bocciata collegialmente dagli Architetti siciliani.

Condono edilizio e Regione Siciliana: l'appello degli Architetti al Presidente Musumeci

Con una nota congiunta i seguenti ordini degli architetti:

  • Ordine degli architetti ppc di Palermo
  • Ordine degli architetti ppc di Agrigento
  • Ordine degli architetti ppc di Caltanissetta
  • Ordine degli architetti ppc di Catania
  • Ordine degli architetti ppc di Enna
  • Ordine degli architetti ppc di Messina
  • Ordine degli architetti ppc di Ragusa
  • Ordine degli architetti ppc di Siracusa
  • Ordine degli architetti ppc di Trapani

hanno chiesto al Presidente della Regione, Nello Musumeci, di intervenire emanando un atto normativo che sospenda la vigenza della legge regionale 29 luglio 2019 n. 19 in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale e al fine di garantire parità di opportunità ed equità di trattamento.

I motivi della richiesta di sospensione

Come si legge nella nota congiunta "Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 settembre ha impugnato la legge regionale 29 luglio 2021 n. 19 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 34 del 6 agosto 2021. L’art. 1 della legge impugnata afferma “l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”. Come è noto, sino a quando non si perverrà alla Sentenza della Corte Costituzionale, l’art.1 potrebbe rimanere in vigore in Sicilia".

"Come già avvenuto in passato - rilevano gli architetti siciliani - vedi gli articoli impugnati della precedente legge regionale 16 del 2016, è assai probabile, se non certo, che anche l’art.1 sarà dichiarato incostituzionale dalla Corte Suprema. In tale assai probabile ipotesi si creerebbe negli Uffici Tecnici dei Comuni una situazione di incertezza e soprattutto si creerebbero situazioni di disparità tra chi, essendo vigente nelle more la norma impugnata, avesse fruito del rilascio di concessioni in sanatoria nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta e chi, in caso di riconosciuta incostituzionalità della norma impugnata, non ne avesse ancora fruito".

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