Fondo sostegno attività chiuse: arriva il decreto MISE

11/10/2021

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 9 settembre 2021 è ufficiale e operativo: sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre le "Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse" che, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,ndividua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo, l’ammontare dell’aiuto concedibile, le modalità di erogazione, e ulteriori elementi utili per l’attuazione della misura. Vediamone i dettagli

Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse: cosa prevede il decreto

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal decreto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:

  • alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 «93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili»;
  • alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 aldecreto, rispetto alla quale dichiarano, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto, alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 6, i soggetti di cui al comma 1 devono:

  • essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, ovvero, per i soggetti di cui al comma 1, lettera b) , prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021;
  • essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c) , dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Non possono beneficiare degli aiuti:

  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR. 

Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse: gli importi stanziati

L’aiuto è riconosciuto, sotto forma di contributo a fondo perduto. Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono prioritariamente ripartite con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a 25mila euro.

Le rimanenti risorse finanziarie di cui all’art. 3, comma 1, unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al precedente comma 2, sono ripartire tra i soggetti aventi titolo, con le seguenti modalità:

  • euro 3.000, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000;
  • euro 7.500, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
  • euro 12.000 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000;

Ai fini della quantificazione del contributo, rilevano i ricavi e i compensi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) e all’art. 54, comma 1, del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019.

In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo si assume convenzionalmente pari a 3.000 euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000, l’Agenzia delle entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Ricordiamo che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse: procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

L’istanza di cui può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto; il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

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