Fondo rimboschimento: pubblicato il Decreto MIPAAF-MITE

04/11/2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 3 novembre 2021 il Decreto del 29 settembre 2021 a firma del Ministero delle Poiltiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) , inerente "Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne".

Fondo rimboschimento: in Gazzetta il Decreto MIPAAF-MITE

Il Decreto disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali nelle aree interne e marginali del Paese.

Fondo rimboschimento: risorse disponibili e soggetti destinatari

Le risorse del fondo ammontano a 1 milione di euro quali residui di stanziamento di provenienza 2020 e 2 milioni di euro per l’anno 2021 stanziate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le risorse del fondo sono destinate alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano esclusivamente per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali secondo ii criteri specificati nel decreto stesso.

Fondo rimboschimento: criteri e modalità di ripartizione

Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome in base all’estensione della superficie forestale in ettari stimata dall’ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC pubblicato, relativo all’anno 2005. Tenuto conto della consistenza complessiva del fondo, pari a 3 milioni di euro, 1 milione di euro viene assegnato alle Regioni Sardegna, Toscana, Piemonte e Puglia che, nell’insieme, occupano un terzo della superficie forestale italiana, mentre 2 milioni di euro vengono ripartiti nelle restanti regioni e province autonome.

Gli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, sono riportati nell’allegato A del decreto.

Beneficiari del Fondo rimboschimento

Possono beneficiare dei fondi le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile e le imprese forestali di cui all’art. 3, comma 2, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la disponibilità dei terreni su cui si intende realizzare l’intervento alla data di presentazione dell’istanza;

b) ove pertinente, essere regolarmente iscritte all’albo delle imprese forestali della regione in cui si intende realizzare l’intervento; nelle more dell’istituzione dell’albo regionale o in assenza d’iscrizione, le imprese devono possedere almeno i criteri minimi nazionali stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 4472 del 29 aprile 2020, di cui all’art. 10 comma 8, lettera a) , del decreto legislativo n. 34/2018;

c) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree ed i medesimi interventi nei tre anni precedenti la concessione del contributo.

Interventi ammissibili alle risorse Fondo rimboschimento

Per beneficiare del sostegno finanziario è necessario presentare domanda di contributo secondo le modalità definite dalle singole regioni e province autonome, riguardante interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo, al rinfoltimento, all’imboschimento e al rimboschimento, al fine di favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, e ricadenti in superfici di cui all’articoli 3, commi 3 e 4 e all’art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Per esempio, sono considerati ammissibili come interventi:

  • realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulico-forestale finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico, inclusa la viabilità forestale;
  • ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali.

Fondo rimboschimento: i criteri di priorità dei progetti

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri di priorità ai fini della concessione del sostegno anche tenendo conto dei seguenti principi con particolare riferimento a quelli volti a contenere il rischio idrogeologico:

  • interventi eseguiti da imprese aventi sede operativa nei comuni classificati totalmente montani dalle disposizioni regionali vigenti; in assenza di definizione si rimanda a quanto disposto dall’art. 1, della legge 25 luglio del 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani;
  • interventi ricadenti nelle aree definite come boschi di protezione ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera r) , del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
  • interventi ricadenti nelle aree classificate ad alto rischio incendi dalle vigenti pianificazioni antincendio boschivo;
  • interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico ricadenti nei bacini idrografici sottesi a centri abitati individuati a rischio nella pianificazione di bacino vigente e per i quali acquisire il parere favorevole dell’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente;
  • interventi effettuati da imprenditori agricoli e imprenditori forestali di età inferiore ai quaranta anni, compiuti alla data di chiusura del bando;
  • interventi effettuati in superfici accorpate e appartenenti a più proprietari associati anche secondo le disposizioni di cui art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Fondi rimboschimento: misura del finanziamento concedibile

Per ogni singolo progetto è prevista una copertura fino al 100% dei costi sostenuti per gli interventi ammissibili. Il sostegno è concesso secondo la regola «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il contributo può essere cumulato con altri aiuti nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all’art. 5 del regolamento (UE) 1407 /2013.

Modalità presentazione della domanda e procedure per la concessione ed erogazione del Fondo Rimboschimento

Le regioni e le province autonome sono responsabili delle procedure di selezione delle domande finanziabili, della concessione e dell’erogazione degli aiuti previsti dal presente provvedimento nei propri territori.

Alla conclusione delle attività finanziate, le regioni e le province autonome redigono una relazione sui risultati ottenuti secondo un format che verrà successivamente condiviso e la inoltrano alla Direzione generale dell’economia montana e delle foreste.

Infine, gli aiuti concessi sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

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