Caro materiali: rettifiche agli allegati del Decreto

13/12/2021

Decreto Caro Materiali: pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 11/12/2021, n. 294, con il Decreto del 7 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, le "Rettifiche dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».

Decreto caro materiali: le modifiche agli Allegati

Con il decreto del 7 dicembre 2021, sono state apportate le seguenti rettiofiche:

  • Allegato 1: con l'obiettvo di consentire da parte del direttore dei lavori il corretto calcolo della compensazione di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'allegato 1 al decreto ministeriale 11 novembre 2021 il prezzo medio anno 2020 relativo al materiale "Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti" è stato rettificato in euro «2,361» al posto di euro 23,61. 
  • Allegato 2: il prezzo medio relativo al materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» per ciascuno degli anni dal 2003 al 2019 è rettificato:
    • per gli anni dal 2003 al 2006 in euro «1,923» in luogo di euro 19,23;
    • per l'anno 2007 in euro «1,945» in luogo di euro 19,45;
    • per l'anno 2008 in euro «1,976» in luogo di euro 19,76;
    • per l'anno 2009 in euro «1,991» in luogo di euro 19,91;
    • per l'anno 2010 in euro «1,919» in luogo di euro 19,19;
    • per l'anno 2011 in euro «2,058» in luogo di euro 20,58;
    • per l'anno 2012 in euro «2,077» in luogo di euro 20,77;
    • per l'anno 2013 in euro «2,084» in luogo di euro 20,84;
    • per l'anno 2014 in euro «2,106» in luogo di euro 21,06;
    • per l'anno 2015 in euro «2,101» in luogo di euro 21,01;
    • per l'anno 2016 in euro «2,213» in luogo di euro 22,13;
    • per l'anno 2017 in euro «2,294» in luogo di euro 22,94;
    • per l'anno 2018 in euro «2,354» in luogo di euro 23,54;
    • per l'anno 2019 in euro «2,411» in luogo di euro 24,11. 

Caro materiali: termini presentazione istanze di compensazione

Nel decreto del 7 dicembre vengono confermati:

  •  il termine di quindici giorni per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 11 novembre 2021;
  • il termine di sessanta giorni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 2021, sempre con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 11 novembre 2021.
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