Gestione sicurezza infrastrutture stradali: il nuovo Decreto Legislativo

17/12/2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021, n. 298 il Decreto Legislativo del 15 novembre 2021, n. 213 inerente “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”.

Gestione sicurezza infrastrutture stradali: il Decreto in Gazzetta

Il Decreto è così articolato:

  • Art. 1 -Sostituzione dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
  • Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
  • Art. 3. Sostituzione dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
  • Art. 4. Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
  • Art. 5. Inserimento degli articoli 6 -bis , 6 -ter , 6 -quater e 6 -quinquies al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
  • Art. 6. Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
  • Art. 7. Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
  • Art. 8. Inserimento dell’articolo 9 -bis al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
  • Art. 9. Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
  • Art. 10. Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
  • Art. 11. Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
  • Art. 12. Inserimento dell’allegato II -bis al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
  • Art. 13. Sostituzione dell’allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
  • Art. 14 Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
  • Art. 15. Clausola di invarianza finanziariaArt. 14. Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35.

Il decreto detta le disposizioni per l’istituzione e l’attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete.

Ambito di applicazione del Decreto

Esso si si applica:

  • alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea;
  • alle autostrade e alle strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico
  • alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali diverse da quelle precedenti, situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree pubbliche o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziate dall’Unione europea, ad eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, come ad esempio le piste ciclabili, oppure le strade non destinate al traffico generale come ad esempio le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali.

A partire dal 1° gennaio 2025 il decreto si applicherà anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a -quater ), diverse da quelle di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere da tale data, le stesse siano in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico.

Gestione sicurezza infrastrutture stradali: attività del MIMS

Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

  • entro il 17 dicembre 2021 trasmette alla Commissione europea l’elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse successivamente intervenute;
  • entro il 30 giugno 2024 comunica alla Commissione europea, l’elenco delle strade di cui al comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell’elenco delle strade è comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Compiti delle regioni e delle province autonome

Il decreto inoltre stabilisce che entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti anche in relazione all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non già ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate dall’Unione europea.

Infine, il decreto non si applica alle strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

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