Superbonus: nuovo tris di risposte dal Fisco

31/01/2022

L'Agenzia delle Entrate torna ancora una volta, anzi tre, a parlare di Superbonus, e lo fa con tre nuove risposte sul tema.

Superbonus 110%: tre nuove risposte dall'Agenzia delle Entrate

Le norme evolvono, e con esse anche i dubbi dei contribuenti. Ecco quindi tre nuovi interventi del Fisco, a chiarire diversi aspetti legati all'applicazione del Superbonus, con le risposte n. 56/2022, n. 57/2022 e n. 59/2022.Vediamole nel dettaglio.

Superbonus: cessione del credito per spese sostenute in anni diversi

La risposta n. 56/2022 recante "Superbonus - interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente) - cessione del credito e spese sostenute in anni diversi - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34" chiarisce se, nel caso di spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL, esse siano cedibili ad un istituto di credito, e in tal caso quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell'opzione per interventi edilizi e Superbonus.

Superbonus: agevolazioni dopo la vendita dell'immobile

Tanti i quesiti posti dall'istante nella risposta n. 57/2022 " Superbonus - Acquisto di più unità immobiliari da impresa di costruzioni, per eventuale rivendita successiva, e momento di formalizzazione del contratto di cessione dell'energia non auto-consumata al GSE - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e articoli 67 e 68 del TUIR". Il contribuente chiede infatti, qualora si acquistano più unità immobiliari da un'impresa di costruzioni:

  • se esistono limiti riguardo al numero di unità immobiliari che è possibile acquistare godendo della detrazione di cui al citato articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020;
  • come procedere per ottenere la detrazione della spesa che intende sostenere per gli interventi trainati, da effettuare congiuntamente agli interventi "trainanti" realizzati dall'impresa costruttrice;
  • quando deve essere formalizzato il contratto di cessione dell'energia non auto-consumata in sito al GSE, in caso di rivendita dell'immobile, per poter beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumuloi;
  • se, in caso di vendita degli alloggi, emergano plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) soggette all'eventuale opzione per l'applicazione dell'imposta sostituiva sul reddito.

Superbonus: interventi di demolizione e ricostruzione senza APE

Infine, la risposta n. 59/2022 "Superbonus - demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (collabenti) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34" riguarda appunto un caso di demo,lizione e ricostruzione di un'unita collabente su cui l'Istante chiede quale sia il limite di spesa detraibile per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico e se il Superbonus possa essere applicato anche alle spese per la realizzazione dell'impianto elettrico ed idraulico, dell'impianto di smaltimento reflui e dell'impianto di adduzione d'acqua.

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