Finanziamenti borse di studio: credito di imposta per le imprese

10/02/2022

Le imprese che finanziano borse di studio universitarie e post universitarie possono richiedere un credito d'imposta per la spesa sostenuta negli anni 2021 e 2022. Lo stabilisce il decreto del MIUR del 19 novembre 2021, n. 1253, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33, recante “Disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo”.

Credito d'imposta per borse di studio finanziate da imprese: il Decreto dl MIUR

Il provvedimento, redatto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contiene le disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.

I beneficiari del credito d’imposta

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che sostengono finanziariamente, tramite donazioni sotto forma di borse di studio effettuate nel 2021 o nel 2022, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Il credito d’imposta non si applica alle cd. “imprese in difficoltà” né alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Condizioni per richiedere il credito

Le iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche; tali iniziative, se erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.

Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al comma precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

Le iniziative finanziabili saranno comunicate dalle università e dagli istituti di formazione al Ministero dell’università e della ricerca, per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28 febbraio 2022, e per le donazioni ricevute nel 2022, entro il 28 febbraio 2023.

Entità contributo

Il contributo può essere concesso:

  • fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese;
  •  fino al 90 per cento per le medie imprese;
  • fino all’80 per cento per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate.

L’importo massimo per su cui è possibile vantare il credito è pari a 100mila euro. Il limite di spesa annua è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziate l’agevolazione verrà riconosciuta integralmente fino all’esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Infine, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato in via telematica sul portale dell’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’università e della ricerca.

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