Inarsind: sul Bonus Edilizia sì a severi controlli antifrode, no a inutili inasprimenti delle pene

21/02/2022

È di qualche giorno fa l’approvazione in Consiglio dei Ministri di un nuovo decreto anti frodi relativo ai bonus in edilizia, che prevede la carcerazione da due a cinque anni per il tecnico abilitato che nelle asseverazioni espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, o che attesta falsamente la congruità  delle spese. Su questo delicato tema interviene con una nota l’Inarsind, Associazione nazionale di rappresentanza di ingegneri e architetti liberi professionisti

Preliminarmente - afferma l’associazione - è il caso di chiarire che questo non è un appello per reclamare impunità per un reato come quello che si consuma asseverando il falso e siamo ben consci del fatto che una falsa asseverazione di un importo soggetto ai benefici fiscali relativi ai bonus in edilizia è un danno alla collettività  e, come tale, deve essere perseguito e punito. Tuttavia non si può fare a meno di commentare che la pena prevista è di gran lunga superiore a quella prevista dall’art. 481 del Codice Penale per le false attestazioni nell’esercizio di una professione o di un altro servizio di pubblica necessità (reclusione fino ad un anno o con una multa da 51 a 516 euro), di quella prevista dall’art. 515 per il reato di frode (reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da euro 51 a euro 1.032), persino da quella prevista dall’art. 640 per il reato di truffa se il  reato è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 309 a euro 1.549)”.

Sono confronti che riguarderanno tuttavia il Parlamento nel corso della conversione in legge e gli esperti di diritto, ma “semmai riscontriamo - insiste la nota - che la centralità dei tecnici così tanto esaltata dal provvedimento, tanto da considerarli unici garanti della legalità e unici responsabili per il suo opposto, non trova riscontro in altri comportamenti della Pubblica Amministrazione, specie quando ne svilisce le attività, reclamandone le prestazioni a costo zero”.

Non siamo ovviamente – afferma con forza Inarsind -  in alcun modo, interessati a trovare giustificazioni per il tecnico che attesti falsamente la congruità delle spese, dando scontate le conseguenze per una tale condotta, ma discutere del caso in cui dovesse essere accusato di esporre informazioni false o di omettere di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici di progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso. Gioverà ricordare che si tratta di interventi sul costruito esistente e se certamente la conoscenza esauriente dello stato di fatto costituisce il primo presupposto per una buona progettazione, certamente non potrà raggiungerne la totale completezza. Peraltro in alcuni casi (vedi gli interventi strutturali) il livello di conoscenza da considerare sufficiente per l’intervento è definito per legge: rappresenterà questa una omissione sui requisiti tecnici? E la necessità di una variante sarà interpretata come una omissione sulla effettiva realizzazione del progetto?”.

La congruità delle spese è una somma di singoli prezzi unitari moltiplicate per le quantità delle lavorazioni afferenti, quindi, prosegue Inarsind “non tutte le categorie delle lavorazioni possibili sono previste dai prezziari regionali, per quanto completi,  né dall’ormai famoso prezzario DEI.  Nella redazione dei progetti per i lavori pubblici facciamo costantemente ricorso, come previsto da un apposito Decreto Ministeriale, alle “Analisi Prezzi” per articoli di lavorazioni non previste dai prezziari regionali”.

La contestazione - si chiede Inarsind - su un eventuale prezzo scaturito da un’analisi del tecnico comporterà l’alterazione della spesa e quindi la falsità della sua congruità?  A chi saranno demandati i controlli di natura eminentemente tecnica? Finora l’interpretazione delle norme è stata affidata all’Agenzia delle Entrate, coerentemente con il carattere di un provvedimento che si è creduto di potere risolvere, troppo sbrigativamente, emendando il testo unico sulle imposte, ma che avrebbe meritato, invece,  ben altro testo legislativo e ben altra gestione”.

Dalla sua introduzione ad oggi – concludono i rappresentanti di ingegneri e architetti liberi professionisti -  il testo sui bonus in edilizia ha subito numerose variazioni legislative e centinaia di risposte a quesiti da parte dell’Agenzia delle Entrate che ne rendono, di fatto, giornaliera, la pratica applicazione. Deve necessariamente dedursi che rappresenta una norma di non  univoca, né di  facile interpretazione. Riteniamo che questo avrebbe dovuto indurre a prevedere, oltre severe sanzioni sulle falsità e le pratiche fraudolente, la possibilità di una preventiva verifica capace di valutare presupposti e realizzabilità e di una a conclusione capace di valutare i risultati. Non si tratta di cercare il riparo di un’autorizzazione o di un collaudo, ma di introdurre meccanismi di controllo in itinere, peraltro già noti e consueti, nella consapevolezza che comunque tutti dovremmo riconoscere l’opportunità di limitare contenziosi e pene”.

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