Superbonus 110% e bonus edilizi: cessione unica dal 17 febbraio 2022

08/02/2022

Con il Provvedimento 4 febbraio 2022, n. 37381 l'Agenzia delle Entrate ha confermato la proroga di dieci giorni per l'ufficiale entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostetni-ter) alle opzioni alternative al superbonus 110% e altri bonus edilizi previste all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

La nuova versione delle opzioni alternative

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 28 del Decreto Sostegni-ter, i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi che accedono al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Le opzioni alternative per le barriere architettoniche

Il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio.

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