Elaborati grafici: Superbonus toglie, Regolamento edilizio chiede

30/05/2022

Una delle maggiori problematiche riscontrate negli ultimi anni nel comparto edilizio (oltre alla volatilità delle norme) è il mancato ed in alcuni casi pessimo coordinamento tra la normativa edilizia con quella fiscale.

Edilizia e detrazioni

Non è un mistero, infatti, che da oltre un decennio il legislatore abbia attuato una politica di contenimento del consumo del suolo, privilegiando gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Ne sono testimoni le recenti norme che hanno messo in piedi le detrazioni fiscali del 110%, conosciute come superbonus 110%.

In questo caso, la normativa agevolativa (l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020) ha attuato un pericolosissimo sconfinamento delle norme di natura fiscale con quelle edilizie. Nel caso di interventi di superbonus puro che non prevedono demolizione e ricostruzione dell'edificio è, infatti, prevista la presentazione di una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus o CILAS), molto diversa da quella ordinaria nazionale (e di quelle recepite a livello regionale).

Contenuti a parte, alla CILAS è previsto l'obbligo di allegare alcuni documenti tra cui l'elaborato progettuale, i cui contenuti sono definiti all'interno del modello approvato dal Ministero della Funzione Pubblica "L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello".

In via teorica, niente elaborati grafici da allegare alla CILAS.

Il Regolamento edilizio della Regione Siciliana

Proprio recentemente la Regione Siciliana ha approvato il Regolamento Tipo Edilizio Unico al cui interno (art. 26) sono definite anche le norme che riguardano il cartello di cantiere che dovrà avere una dimensione minima di 160x90 o 40x60 e contenere le seguenti indicazioni:

  • estremi della data di presentazione della comunicazione asseverata o della segnalazione certificata di inizio attività;
  • data e numero del permesso di costruire;
  • il nome del titolare, del costruttore, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere strutturali, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.L. 494/96);
  • il nome degli installatori degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome dei progettisti degli impianti (D.P.R. 447/91);
  • il nome dell’impresa assuntrice dei lavori e del responsabile del cantiere;
  • il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Lo stesso articolo 26 prevede che "Nei cantieri edili devono essere tenuti a disposizione copia dell’eventuale titolo abilitativo e dei relativi elaborati grafici. L’assuntore dei lavori deve essere presente in cantiere o deve assicurare la presenza permanente in loco di persona idonea che lo rappresenti, quale responsabile di cantiere".

All'interno del cantiere si dovrà, dunque, mettere a disposizione copia dell’eventuale titolo abilitativo e dei relativi elaborati grafici. Ci si chiede se questi elaborati grafici potranno non essere prodotti nei cantieri di superbonus 110% per i quali non è previsto l'obbligo di allegarli alla CILAS.

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