Superbonus 110% e Attestazione SOA: oggi il voto di fiducia

18/05/2022

Arriverà oggi il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Energia), nella versione approvata dal Senato.

Superbonus 110%: via libera all'Attestazione SOA

Alla fiducia della Camera seguirà poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che darà il via libera definitivo al nuovo requisito previsto per utilizzare i bonus edilizi di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L'articolo 10-bis del Decreto Energia nella sua versione coordinata con la legge di conversione, prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro, le imprese esecutrici devono essere in possesso dell'Attestazione SOA (art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici).

L'obbligo del nuovo requisito prevede un periodo transitorio ed uno a regime:

  • transitorio: 1 gennaio 2023-30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro può essere affidata:
    • ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    • ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  • a regime: dall'1 luglio 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Dall1 luglio 2023 la detrazione sarà condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA. Tali disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore stessa.

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