Ultime notizie Superbonus 110%: il voto di fiducia alla Conversione del Decreto Energia

17/05/2022

Nella seduta di oggi il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto alla Camera, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Energia), recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina, approvato dal Senato.

Superbonus 110%: le prossime modifiche

Dopo la conferma della Camera arriverà in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Energia nel quale è previsto un importante intervento che riguarda il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi.

Con l'articolo 10-bis rubricato "Qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77" viene disposto che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, le imprese esecutrici debbono essere in possesso dell'Attestazione SOA (art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici).

L'attestazione SOA e il regime temporale di applicazione

L'obbligo del nuovo requisito prevede un periodo transitorio ed uno a regime:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro può essere affidata:
    1. ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    2. ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  • a decorrere dal 1° luglio 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Dal 1° luglio 2023 la detrazione sarà condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione sopra menzionata.

Tali disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore stessa.

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