Decreto Aiuti, dalla Camera la sintesi degli interventi

13/06/2022

Alla vigilia dell'inizio del percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) dalla Camera dei Deputati arriva il quadro di sintesi degli interventi.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze). Di seguito le principali misure introdotte in relazione ai diversi ambiti settoriali di intervento.

ENERGIA

Con riferimento al settore dell'energia, il provvedimento interviene in primo luogo sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali.

In questo senso si ricorda che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciute sulla base del valore dell'ISEE, siano rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, con delibera da adottare entro il 30 giugno, chiarendo inoltre che l'elevazione da 8.265 euro a 12.000 euro del valore soglia dell'ISEE entro il quale è ammesso l'accesso ai bonus - già disposta con il precedente decreto-legge n. 21 del 2022 - opera dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 (articolo 1).

Per incentivare la produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti, si ricondano le seguenti disposizioni:

  • i rigassificatori sono definiti "interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti", semplificando la disciplina per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo (articolo 5);
  • sono introdotte norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
  • sono accelerate le procedure di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all'individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle aree in questione;
  • tra le aree idonee individuate con legge sono inserite le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati (sette chilometri nel caso di impianti eolici e un chilometro per gli impianti fotovoltaici);
  • con riferimento alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee (parere del Ministero della cultura obbligatorio e non vincolante anche in caso di VIA e termini ordinari ridotti di un terzo), si provvede alla loro estensione anche - ove appunto ricadenti su aree idonee - alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili;
  • è prevista l'emanzione di un atto volto a dettare criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori (articoli 6 e 57, comma 1);
  • viene semplificata la disciplina per l'autorizzazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, al fine di incoraggiare il ricorso alla tecnologia del cavo interrato. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. L'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti (articolo 11); 
  • con riferimento alla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, viene esclusa l'assimilazione, da parte della società Terna Spa, alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico per gli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, dei quali la medesima società  effettua il dispacciamento. In ragione della emergenza energetica in corso, per un periodo di sei mesi viene dettata una disciplina relativa per l'esercizio dei predetti impianti in deroga alle condizioni autorizzative previste dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA)  (articolo 12).

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, un primo gruppo di misure contiene interventi volti a migliorare la liquidità delle stesse:

  • per sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina - con una misura subordinata alla previa approvazione della Commissione europea - si autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese - ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile, ma deve essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria. Data la finalità della norma, sono ovviamente in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea. La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La garanzia copre l'importo del finanziamento entro limiti - 70, 80 o 90 per cento - inversamente proporzionali al fatturato dell'impresa e al numero di dipendenti. Peer le imprese e le esposizioni più elevate, l'efficacia della garanzia è subordinata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto ad aree e profili di rilievo per il tessuto economico italiano (sviluppo tecnologico, rete logistica, infrastrutture critiche e strategiche, livelli occupazionali, filiera produttiva strategica) (articolo 15); 
  • per il sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese - di nuovo subordinatamente alla previa approvazione della Commissione europea – per ragioni legate alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, è autorizzato fino al 31 dicembre 2022  – a carico del Fondo di garanzia PMI - il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina (articolo 16);
  • viene modificata la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane, ampliando le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno. Inoltre - ricorrendo ad un allegato – vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato, superando la precedente formulazione che richiedeva l'intervento di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico (articolo 17).

Il decreto reca inoltre altre forme di sostegno alle imprese, tra cui si segnalano:

  • l'istituzione per il 2022, nello stato di previsione del MISE, di un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento (articolo 18);
  • il rifinanziamento per 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi (articolo 24);
  • l'istituzione - nello stato di previsione del MISE - di un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi. Viene costituita, per garantire il necessario supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE), una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il MISE e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 25);
  • si prevede - fino al 31 dicembre 2022 e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea - che le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto (articolo 29);
  • viene attribuito al MISE il potere di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro. L'esercizio di questo potere comprende l'indizione della conferenza di servizi preliminare e l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi sopra descritti può essere richiesto anche dal soggetto proponente. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti, ovvero in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri si concreta nell'individuazione dell'amministrazione, dell'ente, dell'organo o dell'ufficio, ovvero in alternativa nella nomina di uno o più commissari ad acta, ai quali esso attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari (articolo 30).

POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE

Per quanto concerne le politiche fiscali e finanziarie, il provvedimento in esame:

  • incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022. In particolare viene elevato il credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, mediante l'innalzamento dal 20 al 25 per cento della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022; viene incrementato ulteriormente il credito d'imposta, riconosciuto dal decreto legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto-legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; viene innalzato infine il credito d'imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l'importo della spesa agevolabile, sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (articolo 2)
  • concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta; esso è pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture. Si abroga l'articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto (articolo 3);
  • prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019 (articolo 4);
  • proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile (articolo 14);
  • precisa che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3);
  • eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023) (articolo 21);
  • rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta "formazione 4.0" per le piccole e medie imprese. In particolare, la misura dell'agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese (articolo 22);
  • eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse (articolo 23);
  • reca disposizioni finanziarie in favore dell'Ucraina. In particolare, si consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in valuta ucraina (hrvynia) con banconote denominate in euro, a specifiche condizioni, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italie e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia, per un importo massimo di 10.000 hrvynia e secondo un tasso di cambio periodicamente comunicato dalla Banca d'Italia. Viene inoltre previsto che il Ministero dell'Economia eroghi prestiti all'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro (articolo 47);
  • recepisce le norme europee (articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019) che modificano la disciplina contenuta nella direttiva sui mercati finanziari (cd. MiFID), da trasporre a livello domestico. Si interviene inoltre sulla disciplina che fa divieto ai soggetti beneficiari di aiuti di Stato non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti (articolo 50);
  • aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il D.L. n. 21/2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2021. Inoltre, prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022 (articolo 55).

AMBIENTE E TERRITORIO

Con riferimento alle politiche in materia di ambiente e territorio, il provvedimento in esame contiene misure volte, tra l'altro:

  • a definire i rigassificatori come "interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti" e le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo (articolo 5);
  • a semplificare le procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disponendo che, nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscono il provvedimento di VIA e ad esse si applicano le norme del Codice dell'ambiente (articolo 7);
  • a modificare la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente, eliminando il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e precisando i soggetti tenuti ad avviare l'istruttoria di VIA e il relativo termine; ulteriori novelle riguardano il provvedimento di proroga della VIA e la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti (articolo 10);
  • a disporre il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del suo mandato e con riferimento al territorio di Roma capitale - delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.); tra le varie misure previste in proposito figurano quella relativa all'attribuzione al Commissario straordinario del potere, sentita la regione Lazio, di provvedere tramite ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, nonché quella in base alla quale per ogni opera del programma degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025 deve essere specificato anche il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025» (articolo 13);
  • a prevedere un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2022 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 37).

CONTRATTI PUBBLICI

In materia di contratti pubblici il provvedimento in esame reca misure volte a:

  • fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC ( articolo 26);
  • consentire ai concessionari autostradali di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina (articolo 27).

LAVORO

In materia di lavoro il decreto prevede:

  • l'erogazione di una indennità una tantum pari a 200 euro, da erogarsi nel mese di luglio 2022, in favore dei seguenti soggetti (artt. 31 e 32):
  • lavoratori dipendenti, non titolati di trattamenti pensionistici o di determinate prestazioni, che hanno beneficiato per almeno una mensilità nei primi quattro mesi del 2022, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti e pari allo 0,8 per cento, riconosciuto dalla normativa vigente in favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a 2.692 euro al mese;
  • titolari di trattamenti pensionistici, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, con un reddito personale per il 2021 non superiore a 35.000 euro e residenti in Italia;
  • lavoratori domestici che hanno in essere uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022;
  • coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di NASPI e DIS-COLL;
  • beneficiari nel 2022 dell'indennità di disoccupazione agricola riferita al 2021;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
  • lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità conseguenti al Covid-19;
  • lavoratori stagionali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva;
  • percettori del reddito di cittadinanza;
  • l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 500 mln di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo anno di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti alle Casse professionali (art. 33);
  • la ricontrattualizzazione dei cosiddetti navigator per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, per lo svolgimento non solo delle attività connesse all'erogazione del reddito di cittadinanza, ma anche di quelle previste in favore dei beneficiari del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza (art. 34).

SANITÀ

In tema di sanità il decreto legge in esame interviene:

  • incrementando, per l'anno 2022, il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro, per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Il riparto di queste maggiori risorse è previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente (art. 40, co 1 e 2);
  • autorizzando l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale confluiscono le risorse assegnate - dal D.L.n.9/2022 -  allo scopo di contrastare la malattia (art. 53).

POLITICHE SOCIALI

In tema di politiche sociali il decreto legge interviene  autorizzando l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, al fine di mitigare i costi di trasporto, soprattutto per studenti e lavoratori. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro ed è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nel 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF non superiore ai 35.000 euro. Il buono è nominativo e non cedibile, è utilizzabile per un solo abbonamento, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini ISEE. Il beneficio è erogabile fino ad esaurimento delle risorse a tal fine indirizzate, pari a 79 milioni di euro per il 2022, di cui 1 milione è destinato alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio. Il buono è fruibile a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto attuativo interministeriale Lavoro/MEF/Infrastrutture (da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in commento) e fino al 31 dicembre 2022 (art. 35).

CULTURA, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e SPORT

In materia di cultura, il provvedimento in esame prevede le seguenti misure:

  • si eleva, per due anni, la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse. Nello specifico, la norma, per gli anni 2022 e 2023, porta al 40 per cento (rispetto al 20 per cento previsto a regime) la misura massima del credito di imposta riconosciuto alle sale cinematografiche dall'art. 18 della legge n. 220 del 2016 (articolo 23);
  • si prevede che l'INPS eroghi, a domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (articolo 32, comma 14);
  • si prevede che gli incarichi di collaborazione autorizzati dal Ministero della cultura, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio (DGABAP), ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (legge 13 ottobre 2020, n. 126), possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022. Per la durata e con la medesima scadenza possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi. In particolare, con tale previsione si intende consentire il conferimento di 100 nuovi incarichi da parte della DGABAP relativi a figure professionali specializzate, quali architetti, archeologi, ingegneri e storici dell'arte, con un onere complessivo pari a 1.600.000 euro. Si aumenta, poi, il numero di esperti di cui può avvalersi la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR del dicastero culturale, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Si dispone, infine, di incrementare, per gli anni 2022-2026, nella misura di 2,5 milioni di euro annui, le risorse già stanziate dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2021-2026, che ha autorizzato il Ministero della cultura ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e, comunque, fino al 31 dicembre 2026 (articolo 51, commi 1-4).

In materia di istruzione, è presente la seguente misura:

  • si prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane (articolo 46).

In materia di università ed alta formazione, si dispone quanto segue:

  • si introduce nell'ordinamento la figura dei "patti territoriali dell'alta formazione delle imprese". Si tratta di accordi promossi dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie nei settori e nelle filiere in cui sussiste mancata conispondenza tra domanda e offerta di lavoro. L'attivazione dei patti è riservata alle Università aventi sede in regioni caratterizzate da particolari indici relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale. La disposizione prevede un contributo, a titolo di cofinanziamento, di 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (articolo 28).

In materia di sport, infine, si dispone la seguente misura:

  • si prevede che le risorse stanziate sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021  nonché dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017) (articolo 39).

GIUSTIZIA

In materia di giustizia, il decreto-legge in esame:

  • fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 7, secondo periodo, del d. lgs. n. 26 del 2006, precisando che, fermo il numero massimo di 3 sedi della Scuola superiore della magistratura, gli uffici di ciascuna sede possono essere ubicati in immobili diversi  (art. 51, co. 6);
  • include il CSM tra i soggetti che possono avvalersi della SOGEI (Società generale d'informatica) s.p.a per lo sviluppo e la sicurezza del proprio sistema informatico (art. 51, co. 7).

ENTI TERRITORIALI

Per quanto riguarda gli interventi previsti in favore degli enti territoriali, il decreto-legge contempla, al Capo II del Titolo II, le seguenti misure:

L'incremento di 170 milioni di euro, per l'anno 2022, dell'importo del contributo straordinario previsto in favore degli enti locali, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagl enti medesimi in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. Tale incremento di risorse è destinato, nella misura di 150 milioni di euro, in favore dei comuni e, per 20 milioni di euro, in favore delle città metropolitane e delle province (articolo 40, comma 3);

L'attribuzione agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, della facoltà di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 40, comma 4);

L'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché della Regione siciliana e della Regione Sardegna, che abbiano subito una riduzione percentuale nel 2021, rispetto al 2019, del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura superiore al 16 per cento, o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto) in misura superiore al 10 per cento (articolo 41);

L'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di 600 mila abitanti. Si tratta dei comuni di Roma (278 milioni), Milano (139 milioni), Napoli (94 milioni), Torino (87 milioni) e Palermo (67 milioni). Con decreti interministeriali, da adottare entro 90 giorni d'intesa con i comuni destinatari, sono individuati il Piano degli interventi e le schede progettuali con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in coerenza con gli impegni previsti nel PNRR. Tali decreti disciplinano, inoltre, le modalità di erogazione delle risorse, di monitoraggio e di eventuale revoca delle risorse medesime, in caso di mancato utilizzo secondo quanto stabilito dal cronoprogramma (articolo 42);

L'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che si trovino in una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) o in stato di dissesto finanziario, ai sensi del Testo unico degli enti locali (TUEL). A tale fondo sono assegnate risorse pari a 30 milioni di euro per il 2022 e 15 milioni di euro per il 2023. Tali risorse saranno ripartite tra le province e le città metropolitane interessate in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato e inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 maggio 2022 (articolo 43, comma 1);

L'attribuzione ai comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, in base al rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP alla data del 30 aprile 2022 (ridotto dai contributi già ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo), della facoltà di sottoscrivere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri (o un suo delegato), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del comune sottoscrittore ad adottare una serie di iniziative previste dalla legge di bilancio 2022, i cui effetti finanziari saranno oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'interno (articolo 43, commi da 2 a 8);

La previsione in base alla quale, se il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del comune viene prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva, coincida con il termine per la deliberazione del bilancio di previsione medesimo. Qualora l'approvazione o la modifica di provvedimenti relativi alla TARI intervenga dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile (articolo 43, comma 11).

POLITICHE DI COESIONE

Per quanto riguarda gli interventi riferiti alle politiche di coesione e alle relative risorse finanziarie si segnalano le seguenti disposizioni:

  • si autorizzano le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 attuativi dei Fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti, a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina. Le risorse di cofinanziamento nazionale che si rendono disponibili sono riassegnate alle stesse Amministrazioni titolari per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei Programmi operativi complementari (POC) 2014-2020 (articolo 49);
  • si incrementano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2021-2027, di 1.500 milioni di euro per il 2025, in termini di competenza e si introducono disposizioni funzionali ad operare le riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2014-2020, ai fini del reperimento delle risorse poste a copertura finanziaria degli oneri complessivi del provvedimento in esame, nell'importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 3 miliardi di euro per l'anno 2025; tali riduzioni vengono imputate, in via prioritaria, a valere sulle risorse degli interventi definanziati a causa del mancato rispetto dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, fissato dalla normativa vigente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023. Per gli interventi infrastrutturali, infine, si definisce una specifica procedura per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, escludendo comunque gli interventi rientranti nei progetti in essere del PNRR, cui sono estese le procedure gestionali e finanziarie in deroga, stabilite per le risorse del PNRR (articolo 56).
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