Ultime notizie Superbonus 110% e cessione del credito: le proposte in discussione

14/06/2022

Nuovo scontro all'orizzonte tra Governo e Parlamento. Il tema è sempre lo stesso: il superbonus 110% e il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito). Ed è su quest'ultimo che da gennaio 2022 sono stati registrati più correttivi che dal Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) non sono ancora riusciti a dare un assetto definitivo al comparto delle costruzioni.

Il Superbonus 110% e la cessione del credito

Non vi è dubbio che dalla nascita del binomio bonus-cessione del credito, il settore dell'edilizia ha subito quell'elettroshock che tutti aspettavano da oltre un decennio. Allo stesso tempo è chiaro che i numeri finora registrati sull'utilizzo del bonus abbiano superato ogni più rosea aspettativa che supera anche gli stanziamenti che il Governo aveva destinato a questa misura fiscale.

Ed è il motivo che ha probabilmente ispirato le modifiche arrivate dal Sostegni-ter e che al momento dovrebbero terminare con la conversione in legge (entro il 16 luglio 2022) del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti), sulla quale si prevedono aspri scontri tra un Governo che vuole limitare l'utilizzo della misura e un Parlamento prodigo di buoni propositi che al momento non sono riusciti ad incidere sulla conversione dei vari provvedimenti emergenziali pubblicati in questo 2022.

Le dichiarazioni del M5S

Al momento sono stati depositati parecchi emendamenti tra i quali spiccano quelli proposti dal M5S e dalla maggioranza, evidenziati in un post sulla loro pagina Facebook da Gianni Pietro Girotto, senatore e Presidente della Commissione I, e da Cristiano Anastasi, senatore e membro della 10ª Commissione permanente. Di seguito il resoconto dei due pacchetti di emendamenti.

Emendamento M5S

Chiarimento che per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari il termine del 30 settembre è riferito alle spese sostenute riferite al 30% dei lavori.

Estensione della cessione da parte delle banche verso le PMI di cui al Decreto 18 Aprile 2005 “adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”.

Possibilità di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate.

Inserimento della possibilità di utilizzo, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2021, anche negli anni successivi della quota di credito d’imposta non fruita entro la fine del 2022.

Introduzione di un ulteriore comma che prevede per i crediti oggetto di acquisto successivamente al 1° gennaio 2022 la possibilità da parte dei soli soggetti bancari e assicurativi di un ulteriore utilizzo al termine di ciascun periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e non oltre il 31 dicembre 2026 all’unico fine di sottoscrivere le successive emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza non inferiore ad anni 5. Inoltre, si prevede l’esclusione della responsabilità solidale a carico degli enti creditizi cessionari, essendo ciascun procedimento ormai garantito dall’attribuzione di un codice univoco.

Proroga al 15 settembre 2022 del termine del 29 aprile 2022 per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese sostenute nel 2021, per impedire che molti contribuenti perdano la quota del credito annuale, specie se incapienti in dichiarazione dei redditi.

Soppressione della previsione introdotta dal comma 3 dell’articolo 29-bis del DL energia n. 17/22 secondo cui le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Ne consegue che le nuove disposizioni (ulteriore cessione da parte delle banche verso altri soggetti) si applicano quindi a tutte le cessioni di credito, con particolare riferimento a quelle rimaste “incagliate”. Stando ai lavori di conversione del decreto energia citato, alla norma non si ascrivono effetti finanziari.

Emendamento “maggioranza”

Proroga supersismabonus acquisti al 30 settembre 2022.

Inserimento fra i lavori da portare in detrazione dell’installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per l’installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate.

Proroga del limite del 30% dei lavori del Superbonus per le unifamiliari dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022.

Proroga del Superbonus 110% per l’Edilizia Residenziale Pubblica (case popolari) al 31 dicembre 2025.

Proroga del Superbonus 110% sino al 31 dicembre 2026, per gli interventi eseguiti dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i, e a condizione che al 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi; sino al 31 dicembre 2022, per l’acquisto di case derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico, con riferimento ai rogiti stipulati, dopo il termine dei lavori, entro la medesima data.

Estensione della possibilità per le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere liberamente i crediti d’imposta di cui all’art. 121 del DL n. 34 del 2020, nei confronti dei correntisti corporate rientranti nella definizione europea di PMI, oltre che ai “clienti professionali privati”, anche ai soggetti in possesso di partita iva che nell’anno precedente abbiano depositato un bilancio a partire da 50.000 euro.

Introduzione, per i crediti oggetto di acquisto successivamente al 1° gennaio 2022, della possibilità da parte dei soli soggetti bancari e assicurativi che residuino al termine del periodo ordinario di un ulteriore utilizzo all’unico fine di sottoscrivere le successive emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza non inferiore ad anni 10.

Consentire a CDP di assistere il processo di riqualificazione energetica e antisismica dell’edilizia residenziale pubblica la si equipara ai soggetti abilitati a ricevere la cessione del credito ovvero lo sconto in fattura per gli interventi del superbonus in Edilizia Residenziale Pubblica.

Consentire, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2021, l’utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito d’imposta non fruita entro la fine del 2022.

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