Superbonus 110%, cessione del credito e testo unico edilizia: Decreto Aiuti al Senato

11/07/2022

Si concluderà questa settimana il processo di conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) che, dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati, è atteso per domani nella Conferenza dei Capigruppo al Senato.

Considerata la scadenza del 16 luglio 2022, è già chiaro a tutti che anche al Senato si passerà attraverso un voto di fiducia al Governo che sarà richiesto nei prossimi giorni e che, quindi, confermerà le disposizioni definite dalla Camera dei Deputati (anche se sarebbe meglio dire dal Governo).

Superbonus 110%: orizzonte temporale unifamiliari

La conversione in legge del Decreto Aiuti sarebbe stata un buon momento per "allineare" la scadenza prevista per l'utilizzo del superbonus 110% sugli edifici unifamiliari. L'attuale formulazione dell'art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) resta immutata dopo la conversione in legge del D.L. n. 50/2022.

In questo modo, la scadenza delle unifamiliari resta fissata al 30 giugno 2022 oppure al 31 dicembre 2022 se al 30 settembre 2022 si riuscirà a completare il 30% dell'intervento complessivo. Una formulazione che non può lasciare tranquilli i contribuenti che sostengono spese dall'1 luglio 2020 e che dovranno necessariamente fare molta attenzione al cronoprogramma delle lavorazioni, alle forniture e ai due mesi caldi di luglio e agosto.

Non riuscire a completare il 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 vuol dire, infatti, perdere il diritto al superbonus per tutte le spese sostenute oltre il 30 giugno 2022. Oltretutto, avere avviato un cantiere di superbonus con CILAS ma senza aver sostenuto neanche 1 euro di spesa entro il 30 giugno 2022, nel caso non si riesca ad arrivare al 30% entro settembre, potrebbe creare qualche problema dal punto di vista edilizio per aver avviato un intervento con CILAS senza l'utilizzo del bonus 110%.

Superbonus 110%: la cessione del credito

Altra problematica che si sarebbe dovuto risolvere con la conversione in legge del D.L. n. 50/2022 è quella che riguarda le decine di migliaia di professionisti e imprese con crediti arenati sulla piattaforma di cessione dell'Agenzia delle Entrate e che nessuno vuole più acquistare.

Da gennaio 2022, infatti, è stato un susseguirsi di modifiche al meccanismo di cessione del credito che ha generato dei minitransitori con regole diverse a seconda del momento di caricamento del credito sulla piattaforma di cessione del Fisco. Ricordiamo che dopo la legge di Bilancio 2022, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha "subito" modifiche:

Con la conversione in legge del Decreto Aiuti sono state previste due importanti disposizioni:

  1. la possibilità per le Banche di cedere subito il credito ai propri clienti con partita IVA;
  2. l'applicazione delle nuove disposizioni alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto aiuti stesso.

Tutto OK? neanche per sogno, visto che il sede di conversione in legge il Parlamento (o il Governo?) ha "dimenticato" (oppure lo sapeva già?) quanto previsto all'art. 57, comma 3 del Decreto Aiuti che prevede:

Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Le nuove disposizioni si applicheranno a tutte le cessioni o sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto aiuti oppure solo a quelle comunicate a partire dal 1° maggio 2022?

Un dubbio (che in realtà dubbio non è) che dovrebbe far pensare circa la volontà di trovare una soluzione definitiva per tutti quegli operatori che vivono nel dramma di non avere liquidità nonostante le lavorazioni siano già state realizzate o siano in corso di definizione.

Le modifiche al Testo Unico Edilizia

Altra importante modifica inserita all'ultimo momento nell'art. 14 del Decreto Aiuti, riguarda la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). In particolare, con la conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2022 sono stati aggiunti alcuni "piccoli" particolari:

  • all'art. 3, comma 1, lettera d) del testo unico edilizia;
  • all'art. 10, comma 1, lettera c) del testo unico edilizia.

Con la modifica alla definizione di ristrutturazione edilizia, viene concessa la modifica di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, o l'incremento di volumetria per gli edifici sottoposti ai vincoli di cui agli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del Decreto legislativo n. 42/2004.

Stiamo parlando:

  • dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  • delle bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
  • delle aree tutelate per legge.

Nel dettaglio, l'ultimo periodo della lettera d), comma 1, art. 3 del TUE diventerà il seguente:

"Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo...".

Mentre, la lettera c), comma 1, art. 10 del TUE diventerà la seguente:

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
...
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

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