Cessione Superbonus 110% e bonus edilizi: il Senato approva il ddl di conversione del Decreto Aiuti-bis

13/09/2022

Con 182 voti favorevoli, nessun voto contrario e 21 astensioni, il Senato, martedì 13 settembre, ha approvato con modifiche il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

Il testo passa ora all'esame della Camera già convocata giovedì 15 settembre 2022 alle ore 9.30. Ricordiamo che il Decreto Aiuti-bis dovrà essere convertito entro l'8 ottobre 2022 ma si prevede l'approvazione della legge di conversione già questa settimana.

Le modifiche alla responsabilità solidale

Confermate le modifiche alla responsabilità solidale relativa alla cessione dei crediti edilizi di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). La modifica prevede una limitazione della responsabilità solidale nel caso di dolo e colpa grave.

Nel dettaglio, è previsto l’inserimento dei seguenti due commi all’interno dell’art. 14 del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti):

1-bis.1. All'art. 121, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, dopo le parole "in presenza di concorso nella violazione" sono aggiunte le seguenti: "con dolo o colpa grave". Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni della legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'art. 119 e di cui all'art. 121, comma 1-ter.

1-bis.2. Per i crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente - a condizione che sia oggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cu al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - e che coincida con il fornitore - acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

Gli effetti sui cessionari dei bonus edilizi

La modifica dovrebbe consentire l’abolizione della responsabilità solidale:

  • per qualsiasi cessionario nel caso crediti maturati da interventi di superbonus (che prevedono da sempre mirati meccanismi di controllo);
  • per i cessionari dei crediti legati ad altri bonus edilizi generati dopo il decreto antifrode (dal 12 novembre 2021) per i quali è stato previsto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese;
  • per i cessionari dei crediti legati agli altri bonus edilizi precedenti al decreto antifrode, a patto che acquisiscano “ora per allora” la documentazione prevista dalle misure antifrode.
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