Ultime notizie cessione bonus edilizi: ecco l'emendamento del Governo al Decreto Aiuti-bis

13/09/2022

In attesa che il Senato possa confermare le indiscrezioni che riguardano le modifiche alla responsabilità sul superbonus 110% e gli altri bonus edilizi, riportiamo di seguito il testo dell'emendamento 42.0.2 con il quale viene riformulato l'emendamento 33.0.6 al ddl di conversione del Decreto Aiuti-bis.

L'emendamento del Governo

Nel dettaglio, l'emendamento messo a punto dal Governo unitamente alle Commissioni prevede l'inserimento nel D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) dell'art. 33-bis "Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

Ecco il testo dell'unico comma che compone il futuro l'art. 33-bis del Decreto Aiuti-bis.

1. All'articolo 14 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. Decreto Aiuti, ndr), dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

1-bis.1. All'art. 121, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, dopo le parole "in presenza di concorso nella violazione" sono aggiunte le seguenti: "con dolo o colpa grave". Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni della legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'art. 119 e di cui all'art. 121, comma 1-ter.

1-bis.2. Per i crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente - a condizione che sia oggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cu al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - e che coincida con il fornitore - acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

Cosa significa?

Entrando nel dettaglio, il comma 1-bis.1 ridefinisce il concetto di concorso nella violazione prevedendo il dolo e la colpa grave.

L'art. 121, comma 6 del Decreto Rilancio viene, quindi, così modificato:

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

Tale riformulazione vale, però, solo per le cessioni che riguardano il superbonus e per i quali sono state prodotte tutte le attestazioni di cui all'art. 119 (APE e asseverazione del rispetto dei requisiti minimi) e 121 (visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese sostenute) del Decreto Rilancio.

Il comma 1-bis.2. riguarda, invece, tutti gli altri crediti sorti prima degli obblighi introdotti a partire dal 12 novembre 2021 dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto Antifrode). Per questi crediti il cessionario, a condizione che non sia una banca, un istituto di credito o una assicurazione, per ottenere le limitazioni della responsabilità solidale ai soli casi di dolo e colpa grave, acquisisce ora per allora la documentazione di cui al comma 1-ter, art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero visto di conformità e asseverazione di congruità della spesa sostenuta.

La formulazione del comma 1-bis.2. lascia più di un dubbio circa le limitazioni della responsabilità solidale che riguardano i crediti edilizi diversi dal superbonus sorti DOPO l'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter. Evidente che si applicherà anche per questi crediti, ma probabilmente la disposizione avrebbe dovuto essere più completa (oltre che chiara).

Restiamo in attesa di novità

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