Cessione crediti Superbonus 110% e Bonus Edilizi: l'Agenzia delle Entrate modifica la responsabilità solidale

06/10/2022

Le tanto attese comunicazioni del Fisco sulla responsabilità solidale sulla cessione dei crediti Superbonus e Bonus edilizi sono arrivate. È stata infatti pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, n. 33/E recante le “Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione”.

Modifiche responsabilità solidale per la cessione dei crediti: la Circolare del Fisco

Questi nel dettaglio i contenuti della circolare:

  • Modalità di fruizione dei bonus edilizi disciplinate dal decreto Rilancio;
  • Disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione;
  • Indici di cui al paragrafo 5.3 della circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 - rilevanza probatoria e ulteriori chiarimenti;
  • Modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di cedibilità ai “correntisti”;
  • Erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi;
    • Errore nella compilazione della Comunicazione;
    • Errore formale;
      • Stato avanzamento lavori (SAL)
        • Importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante;
  • Errore sostanziale;
  • Remissione in bonis;
  • Rapporti tra cedente e cessionario;
  • Detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari.

Completa il documento l’Allegato con il modello di richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti e le istruzioni per la compilazione.

I contenuti della Circolare

La circolare fornisce chiarimenti concernenti le modifiche apportate:

  • dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (decreto Aiuti), rubricato «Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici», così come sostituito in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022, n. 911;
  • dall’articolo 33-ter, introdotto dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rubricato «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» (da ora decreto Aiuti-bis), in tema di opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

In particolare, l’articolo 33-ter, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio.

Inoltre con il comma 1-bis.2 è stata prevista la possibilità di beneficiare della nuova disciplina anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 121, a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca, ora per allora, la predetta documentazione.

Da qui la necessità di fornire precisazioni in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionario.

Errori nella compilazione della Comunicazione

Infine, la Circolare contiene alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma, oltre che specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate all’articolo 119 del medesimo decreto Rilancio dal decreto Aiuti, con cui è stato ampliato l’ambito temporale di applicazione del Superbonus 110% nel caso di interventi realizzati su edifici unifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti o professioni o d’impresa.

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