Comunicazione cessione crediti edilizi e remissione in bonis: le istruzioni del Fisco

11/10/2022

Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito una nuova data di scadenza per la comunicazione della cessione dei crediti edilizi. In particolare, fino al 30 novembre 2022 sarà possibile comunicare al Fisco la scelta delle opzioni di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio relativamente alle spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Comunicazione opzioni: il calendario delle scadenze

Ricordiamo, infatti, che per questa comunicazione è stata prevista una doppia scadenza:

  • 29 aprile 2022 per i soggetti privati, con un differimento rispetto al consueto termine del 16 marzo;
  • 15 ottobre 2022, per soggetti IRES e titolari di partita IVA, ai sensi dell’art. 29-ter del D.L. n. 17/2022, convertito in legge n. 34/2022.

La remissione in bonis

Relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate non fruite del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la trasmissione della comunicazione entro il 30 novembre 2022, a condizione che:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista.

Per usufruire della remissione in bonis, come accennato, è necessario versare un importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, corrispondente a 250 euro.

Per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la Comunicazione entro il 15 ottobre 2022, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022.

Le istruzioni operative

Con la risoluzione n. 58/E dell'11 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha prontamente fornito le istruzioni operative per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis.

Con tale risoluzione, anticipata nella circolare n. 33/E, è stato chiarito che il versamento della sanzione è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.

Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.

Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, il Fisco fa presente che:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”:
    • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
    • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
    • nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
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