Riforma Codice dei contratti: il Consiglio dei Ministri approva il testo del Consiglio di Stato

16/12/2022

"Il nuovo Codice dei contratti avrà lo scopo di tagliare burocrazia, tempi persi, sprechi e offrirà più lavoro. Viene incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei comuni medi e piccoli. Garantirà tutta la trasparenza, la partecipazione, il dibattito necessario, ma permetterà di aprire cantieri in tempi molto più veloci. Il che significa creare posti di lavoro in una giornata di sciopero e di traffico, dove ci sono lavoratori e lavoratrici che faticano ad arrivare al lavoro".

Queste le parole di apertura del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il nuovo Codice dei contratti che adesso passa al vaglio del dibattito parlamentare che potrà ulteriormente arricchire e migliorare una testo definito aperto.

"Il Consiglio dei ministri - afferma il Ministro Salvini - ha approvato un codice che creerà più lavoro e sicuramente è la migliore battaglia alla corruzione e al malaffare che ci possa essere, perché, come ripetevano sostanzialmente all'unisono tutti i ministri intervenuti in Consiglio, più breve è l'iter burocratico meno uffici devi girare per ottenere un permesso più rapido e l'appalto più difficile per il corrotto è incontrare il corruttore. Quindi per sommi capi ci sarà un taglio di burocrazia, una semplificazione a favore delle piccole e medie imprese, una partecipazione per le piccole e medie imprese più facile".

"Ci sono interventi a favore dei Comuni piccoli e medi che sono la maggioranza dei comuni italiani - continua Salvini - e ringrazio il Consiglio di Stato per l'enorme lavoro svolto, a partire dal Presidente Frattini che ci ha messo in mano spunti assolutamente importanti, come ad esempio l'innalzamento della soglia sotto la quale i Comuni possono procedere con l'appalto in maniera diretta, senza fare ulteriori passaggi. Si tratta di più dell'80% degli appalti. Se questo codice fosse già in vigore, l'80% degli appalti sarebbe più rapido, più veloce, più efficace, più innovativo. Il che significa lavoro".

"Penso che siamo arrivati a un momento assolutamente determinante per accelerare, migliorare, modernizzare ed efficientare il modo di lavorare in questo Paese - conferma il Ministro delle Infrastrutture - Il lavoro prosegue per i prossimi per i prossimi tre mesi, sono contento non solo perché abbiamo rispettato i tempi previsti dal PNR ma soprattutto perché per le imprese italiane, soprattutto per quelle piccole e medie, questo è un strumento di lavoro più snello, più efficiente, più moderno, con meno tempo perso e quindi penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro".

Altra importante novità un sistema di programmazione per le opere strategiche con il coinvolgimento diretto delle Regioni. Le opere con indici di concreta realizzabilità e sostenibilità finanziaria saranno inserite direttamente nel DEF. Ridotti anche i termini del procedimento amministrativo in particolare per la resa dei pareri di competenza: da 45 a 30 giorni per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e da 60 a 45 per la Conferenza dei Servizi; inoltre le verifiche preventive per le aree di interesse archeologico vedranno un procedimento parallelo che non andrà ad allungare i tempi di realizzazione dell’opera.

La dichiarazione del Presidente de Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni

"Con l'approvazione della riforma del Codice degli appalti - commenta la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni - il Governo mantiene un altro impegno preso con gli italiani. Un provvedimento organico, equilibrato e di visione, frutto di un lavoro qualificato e approfondito, che permetterà di semplificare le procedure e garantire tempi più veloci. E che rappresenterà anche un volano per il rilancio della crescita economica e l'ammodernamento infrastrutturale della Nazione. Il Governo ringrazia il Consiglio di Stato per il grande lavoro svolto e che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato".

Liberalizzazione dell'appalto integrato

Nel testo della riforma è prevista una ulteriore liberalizzazione dell’appalto integrato: in questo modo i Comuni piccoli e medi potranno avvalersi di uno strumento che consente la redazione dei progetti da parte dell’impresa, unica eccezione i lavori di manutenzione ordinaria.

Di seguito la relazione del Consiglio di Stato all'art. 44 dello schema definitivo che tratta proprio l'appalto integrato.

In linea generale l’appalto integrato è vietato in ragione della disciplina contenuta nell’art. 59, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Dal divieto sono esclusi gli affidamenti a contraente generale, con finanza di progetto, in concessione, in partenariato pubblico privato, con contratto di disponibilità o locazione finanziaria e in caso di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo. L’art. 1 bis della predetta disposizione (inserito dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 56/2017), consente tuttavia l’espletamento di questa tipologia di appalto se l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto di affidamento è “nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo”.

Il divieto di affidare lavori con appalto integrato è stato, tuttavia, oggetto di sospensione fino al 30 giugno 2023 per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 55/2019, come modificata dall'art. 8, comma 7 del d.l. n. 76/2020, convertito nella l. 120/2020, ed ancora, per effetto del differimento previsto dall’art. 52, comma 1, lett. a) della l. n. 108/2021; va, peraltro, considerato che per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC l’affidamento di progettazione ed esecuzione è ammesso sulla base di quanto previsto dall’art. 48, comma 5 del d.l. n. 77/2021, convertito nella l. n. 108/2021.

La legge delega ha affidato al legislatore delegato il compito di individuare le “ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta” (art. 1, comma 2, lett. ee) della l. n. 78/2022).

Il comma 1 ammette l’appalto integrato per i lavori complessi, rimettendo alla stazione appaltante o all’ente concedente, se qualificato, e ciò nell’ambito della decisione di contrarre, di poter stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnicoeconomica previamente approvato; una facoltà, di converso, non esercitabile per appalti di valore predefinito, con rinvio all’allegato, e per appalti che, indipendentemente dal loro valore, abbiano ad oggetto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il comma 2 prevede che l’opzione per l’appalto integrato debba essere motivata con riferimento alle esigenze tecniche e tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. Ciò comporta che, nella determinazione a contrarre, la stazione appaltante è tenuta ad esplicitare che sussistono le condizioni legittimanti, ovvero che l’affidamento in corso di svolgimento non rientra nelle categorie per le quali è escluso l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione e che abbia ad oggetto lavori complessi.

Il comma 3 pone un principio di particolare specializzazione professionale nei confronti degli operatori da ammettere alle procedure di affidamento di appalti integrati, stabilendosi che debbano possedere i requisiti prescritti per i progettisti o, in mancanza, debbano avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta (e, quindi, da individuare preventivamente nella compagine che partecipa alla gara), ovvero, in alternativa, partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Quale profilo innovativo, si prevede che la qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

Il comma 4 stabilisce che le offerte relative ad appalti integrati siano valutate mediante il solo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e che si indichi distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tale previsione non è da ritenere derogabile mediante il ricorso alle procedure negoziate senza bando, che ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.l. n. 76/2020 consentono, a determinate condizioni, di avvalersi del criterio del prezzo più basso.

Il comma 5 prevede che l’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo al fine di evitare che la verifica della progettazione determini rallentamenti o blocchi della procedura.

I poteri dell'anticorruzione

Tra le prime domande arrivate, una (molto scomoda) riguarda i poteri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il Ministro Salvini è stato chiaro affermando che "Un'Autorità che si occupa anche di anticorruzione non fa parte di un contesto politico che fa scelte politiche. Nessuno lede i poteri di nessuno, però, ripeto essendo un testo che arriva in buona parte condiviso non da casa Salvini ma dal Consiglio di Stato, non penso che nel Consiglio di Stato si annidino pericolosi sovversivi che vogliono limitare la capacità di intervento dell'Autorità anticorruzione".

Il video della conferenza stampa

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