Sblocco crediti edilizi e sequestro preventivo: serve sbloccare la quarta cessione

13/12/2022

Per liberare i cassetti fiscali di contribuenti, professionisti e imprese, pieni di crediti edilizi occorre agire sulla quarta cessione prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio”.

È quanto sostiene l’ing. Gianluca Oreto, direttore di LavoriPubblici.it, commentando le ultime stime della CNA, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, in merito alla situazione venutasi a creare nel comparto dell’edilizia, sempre più vittima di una normativa nata in un modo e proseguita diversamente.

Le cause del blocco della cessione

Non c’è alcun dubbio che dopo 10 mesi di cambi normativi sul numero delle cessioni, l’interpretazione eccessiva dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità solidale, poi risolta con la Legge n. 142/2022 di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), adesso il problema riguarda il sequestro dei crediti edilizi a cui viene sottoposta tutta la catena di cessionari”.

Il chiaro riferimento è alle recenti sentenze della Corte di Cassazione con le quali è stato chiarito che non essendo prevista alcuna deroga all’art. 321 del Codice di procedura penale, nel caso sia accertata la mancanza di uno dei presupposti per la fruizione dell’incentivo, a prescindere dalle responsabilità, il credito viene sottoposto a sequestro preventivo o impeditivo.

La possibilità di vedere il credito sequestrato sta limitando la quarta cessione prevista dalle banche verso i correntisti non consumatori, al momento poco propensi ad affrontare il rischio - afferma Gianluca Oreto - Lo dimostrano le poche quarte cessioni che non stanno liberando la capienza dei principali cessionari, ovvero gli istituti bancari”.

Sequestro dei crediti: la relazione della Corte di Cassazione

Un problema esploso solo a fine ottobre con 5 sentenze della Cassazione che in realtà aveva espresso forti dubbi già con la Relazione 7 giugno 2022, n. 31 recante “L’art. 28-bis (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche) del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. con modifiche dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di modifica degli artt. 240-bis, 316-bis, 640-bis cod. pen. e di altre norme complementari”.

In questa relazione, la Cassazione aveva già affermato che una leva primaria del contrasto alle frodi è la confisca, con la correlata misura del sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., che ne preserva l’effetto utile. La disposizione codicistica contempla la misura obbligatoria della confisca “allargata” o “estesa”, che ha ad oggetto beni o utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in misura sproporzionata al proprio reddito o alla propria attività economica, ed ammette, lì dove non sia possibile l’ablazione diretta, la confisca per equivalente di altre somme di danaro, di beni ed utilità di legittima provenienza di cui il soggetto abbia la disponibilità, anche per interposta persona.

La soluzione per lo sblocco

La soluzione potrebbe essere quella, già presentata come emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), di considerare i crediti "come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo e ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario". In questo modo il credito si svincolerebbe dai presupposti che lo generano e verrebbero sempre considerati “come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili da parte del fornitore e dei cessionari.

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