Decreto blocca cessioni: domani la Camera vota la fiducia, ecco il testo definitivo

29/03/2023

È stata convocata per domani alle 16.30 la Camera dei Deputati per procedere con le votazioni alla questione di fiducia, posta dal Ministro dell'Economia e finanze Giancarlo Giorgetti, sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il testo in pdf con le modifiche della Commissione

Il testo sul quale è stata posta la fiducia è quello predisposto dalla VI Commissione Finanze del quale è possibile scaricare il pdf.

Rispetto alla versione circolata ieri, è stato aggiunto un periodo alla fine del nuovo comma 1-sexies, art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che adesso prevede:

"Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d’imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d’imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma."

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