Superbonus e bonus edilizi: Attestazione SOA non come nei lavori pubblici

21/03/2023

È arrivato dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), uno dei chiarimenti più attesi del 2023. In questo caso l'oggetto del chiarimento è l'obbligo di qualificazione SOA previsto dall'art. 10-bis del Decreto-Legge n. 21/2022 (Decreto Energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (obbligo arrivato dopo la conversione in legge).

Attestazione SOA e bonus edilizi

Un obbligo presente nel nostro ordinamento dal 20 maggio 2022, entrato in vigore in via transitoria l'1 gennaio 2023 ma su cui si conosceva ancora troppo poco per poter comprendere esattamente il suo funzionamento.

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione di questo nuovo obbligo e in risposta ad un quesito formulato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), la Commissione consultiva ha pubblicato la risposta n. 1 del 20 marzo 2023 ad oggetto "Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 10-bis del Decreto-Legge n. 21/2022 - Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77".

Un chiarimento importante perché arrivato da un Ente ufficiale che chiarisce come il riferimento all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (attuale Codice dei contratti pubblici) contenuto nel citato art. 10-bis, è solo un rinvio formale ad una disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione.

Lo scopo sostanziale della norma non sarebbe, quindi, quello di replicare nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici.

Attestazione SOA a prescindere...

Nel caso dei lavori privati che hanno accesso alla detrazioni fiscali, il requisito di qualificazione SOA sarebbe verificato con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.

Non sarebbe, dunque, necessaria una esatta corrispondenza tra la categorie SOA e i lavori da eseguire, ma solo l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

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