Superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus: pronte le nuove regole del Fisco

18/04/2023

Come da pronostico (era stato anticipato nei giorni scorsi), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 18 aprile 2023, prot. 132123 recante “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi”.

Le regole per la detrazione in 10 anni

Il nuovo provvedimento del Fisco fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire della possibilità offerta dall’art. 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto blocca cessioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38-

In particolare, la nuova disposizione consente per gli interventi di cui:

  • all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (il superbonus);
  • all’art, 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche);
  • all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (gli interventi per la riduzione del rischio sismico, c.d. Sismabonus);

di ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.

Atteso aggiornamento della piattaforma del Fisco

Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal prossimo 2 maggio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga

Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga - al posto di quella originariamente prevista - semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Un esempio di calcolo

La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro - e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno - potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

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