Qualificazione stazioni appaltanti: dall'1 luglio è blocco del rilascio del CIG

23/05/2023

Benché tra i principi fondanti del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ci sia quello della fiducia, una delle più grandi sfide (ampiamente fallita nel vecchio D.Lgs. n. 50/2016) è quella della qualificazione delle stazioni appaltanti che prenderà ufficialmente il via a partire dall'1 luglio 2023

Qualificazione stazioni appaltanti: via libera alle domande

Dall'1 luglio 2023, come prevede il regime transitorio del nuovo Codice dei contratti, tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, potranno procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate, le stazioni appaltanti dovranno essere qualificate ai sensi dell’art. 63 e dell’allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023. Per tali procedure, è previsto che ANAC non rilasci il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

L'iscrizione nell'elenco di ANAC

L'art. 63 del nuovo Codice dei contratti prevede che sia istituito presso l’ANAC un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco.

La qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo:

  • qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
  • qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia UE;
  • qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

Con il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 SNSC ha informato che sarà possibile presentare domanda di iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza già a partire dal prossimo 1° giugno 2023, ferma restando la decorrenza degli effetti dell’iscrizione dal 1° luglio 2023.

Finalità e ambito di applicazione

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

  • progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
  • esecuzione dei contratti.

La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Livelli di qualificazione per la progettazione e qualificazione delle stazioni appaltanti

Per la progettazione e l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

  • qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
  • qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
  • qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

Per poter essere qualificati in uno dei suddetti livelli le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
  • disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice;

e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui alla tabella A annessa all'allegato II.4 al Codice pari o superiore a:

  • livello L3: trenta punti;
  • livello L2: quaranta punti;
  • livello L1: cinquanta punti.

Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei 3 livelli può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

I requisiti per la qualificazione relativa:

  • alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti;
  • alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti;
  • alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti;
  • all’affidamento per le centrali di committenza;

e le tempistiche per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione, sono indicate nell'Allegato II.4 al Codice dei contratti.

© Riproduzione riservata