Abuso d'ufficio: reato abrogato

16/06/2023

Nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri è stata confermata l'abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), mentre è stata introdotta una riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Abuso d'ufficio: confermata l'abrogazione del reato

Nonostante le indicazioni di ANAC nel corso di una recente audizione sul tema alla Camera, durante la quale è stata evidenziata la necessità di mantenere una norma necessaria a contrastare l’illegalità presente nella pubblica amministrazione, è prevalsa invece quella che l'Autorità ha definito come una riforma finalizzata a limitare l’effetto della c.d. "paura della firma" o della c.d. burocrazia difensiva.

Modifiche al reato di traffico di influenze illecite

Oltre all'abrogazione dell'art. 323 c.p. è stata confermata la riformulazione dell'art. 346-bis che, rispetto alla norma precedente, prevede, tra l’altro, che:

  • le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite);
  • le relazioni devono essere sfruttate "intenzionalmente";
  • l'utilità data o promessa al mediatore deve essere economica;
  • il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa);
  • il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.

Prevista inoltre l'applicazione delle attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Infine, si estende anche al traffico di influenze illecite la causa di non punibilità per la cosiddetta "collaborazione processuale".

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