Codice Appalti 2023 ed Equo compenso: possono convivere?

29/09/2023

"Riteniamo che la norma sull'Equo compenso, pur successiva al Codice dei Contratti, sia perfettamente in linea con esso. Infatti, il Codice privilegia gli affidamenti con offerta economicamente più vantaggiosa che si basino più su aspetti qualitativi che economici, arrivando a sostenere che questi ultimi possano anche non essere considerati tra i criteri di premialità. Tuttavia, notiamo che alcuni interlocutori si appigliano alla posterità della norma sull'Equo compenso, come si evince ad esempio dal comunicato ANAC dell'8 agosto 2023, convinti del valore della L. 49/23. Per questo motivo suggeriamo l'introduzione di un espresso richiamo all’Equo compenso nel correttivo al Codice che il Governo ed il Parlamento hanno preannunciato”.

L'equo compenso al Congresso degli Ingegneri

Queste le parole di Sandro Catta, Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, pronunciate in occasione del 67esimo Congresso Nazionale degli Ingegneri in cui, tra le altre cose si è parlato del rapporto tra il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e l'equo compenso di cui alla Legge n. 49/2023.

Un rapporto non semplice da affrontare dovendo mediare logiche legate alla spesa della pubblica amministrazione e il principio di un compenso proporzionale alla prestazione professionale svolta. Un rapporto complesso che abbiamo provato ad analizzare alla luce della normativa in vigore ovvero un Decreto Legislativo e una Legge, due norme di eguale rango.

I rilievi dell'ANAC

Il tema è stato affrontato anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad agosto di quest'anno con una nota in cui il Presidente Giuseppe Busia ha evidenziato:

  • l'art. 41, comma 15 del Codice che vincola il corrispettivo della progettazione da porre a base di gare al Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Decreto Parametri);
  • gli articoli 3 e 5 della Legge n. 49/2023 che di fatto hanno reintrodotto parametri professionali minimi.

Sull’equo compenso - ha affermato il Presidente Busìa - ci sono disposizioni potenzialmente contrastanti e, prima che sorga un contenzioso, Anac sta lavorando per risolvere la questione. Per questo abbiamo investito del problema la Cabina di Regia, in modo che si arrivi a una soluzione concordata, e potenzialmente pure ad un intervento normativo, anche per sminare il rischio di contenzioso”.

Secondo il Presidente ANAC, sarebbero 3 le possibili letture delle due norme:

  • da una parte le tariffe indicate rappresenterebbero i valori massimi di aggiudicazione (posti a base di gara);
  • dall'altra le tariffe indicate rappresenterebbero parametri di riferimento, non derogabili verso il basso;
  • per ultimo potrebbero essere soggetti a ribasso solo le spese generali (che rappresentano una quota delle tariffe professionali), ferme rimanendo le tariffe professionali.

Secondo ANAC “Con la prima soluzione, le gare continuerebbero ad essere aggiudicate come in passato, di fatto annullando quanto disposto dalla legge n. 49. Con la seconda soluzione, le gare diverrebbero a prezzo fisso, ovvero la competizione sulle tariffe decadrebbe. Con la terza soluzione, vi sarebbe la possibilità di ribassare le spese generali (le tariffe professionali diverrebbero equiparabili ai costi della manodopera non ribassabili)”.

In conclusione, secondo ANAC sarebbe necessario trovare una soluzione normativa per coordinare la Legge n. 49/2023 con il D.Lgs. n. 36/2023. Ma siamo davvero sicuri che serva davvero? Oppure è possibile ammettere che per la progettazione possano esistere delle tariffe sotto le quali non si può andare?

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