Decreto Asset e Superbonus: cosa comporta la mancata proroga?

29/09/2023

Con la fiducia del Senato al Governo viene completato il primo giro di boa per la conversione in legge del Decreto Legge n. 104/2023 (Decreto Asset) che sarà discussa mercoledì 3 ottobre alla Camera dei Deputati (ma sarà solo una formalità considerata la scadenza del 9 ottobre 2023 per la conversione del Decreto Legge).

La mancata proroga e gli effetti sui cantieri

Grande assente di questa conversione in legge è la tanto richiesta proroga per le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dall'art. 119, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che in questo modo termineranno la loro corsa il 31 dicembre 2023.

Cosa significa esattamente? Il 31 dicembre 2023 si dovranno terminare anche i lavori?

Proviamo a rispondere ricordando preliminarmente che:

  • per le unifamiliari e le unità immobiliari che al 30 settembre 2022 avevano già dimostrato il completamento del 30% dell'intervento complessivo, la data ultima per sostenere le spese e portarle in detrazione al 110% è fissata al 31 dicembre 2023; così come alla stessa data termina il superbonus 90% previsto dal Decreto Aiuti-quater;
  • per i condomini la scadenza per sostenere le spese e portarle in detrazione al 110% era stata fissata al 31 dicembre 2023 dalla Legge di Bilancio 2022 (la Legge n. 234/2021).

Si parla sempre di "sostenimento" della spesa in quanto tutti i bonus edilizi seguono il "principio di cassa", porti in detrazione quello che spendi nell'orizzonte temporale. Così è almeno in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Ciò significa che nel caso in cui il contribuenti utilizzi il bonus direttamente, potrà sostenere le spese entro il 31 dicembre 2023 e maturare il diritto alla detrazione quando conclude i lavori e nel rispetto dei requisiti normativamente previsti.

L'utilizzo con le opzioni alternative

Diverso è il caso di utilizzo delle opzioni alternative che possono essere utilizzate alternativamente:

  • a stati di avanzamento minimi del 30%, con una massimo di due;
  • a fine lavori.

In entrambe i casi, le opzioni possono essere utilizzate solo sulle spese sostenute e relativamente a lavori realizzati (i SAL).

Ciò significa che se al 31 dicembre 2023 si è raggiunto un SAL minimo del 30%, questo potrà essere ceduto con l'aliquota del 110%, mentre le spese successive a questa data potranno essere utilizzate con aliquota al 70% se sostenute nel 2024 e 65% se sostenute nel 2025.

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